Per il tribunale di Roma, il divieto di affittacamere in condominio deve risultare da espressioni chiare ed esplicite del regolamento

Attività di affittacamere: solo un regolamento contrattuale può vietarla

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Solo un regolamento di natura contrattuale, predisposto dall'unico proprietario del condominio, può vietare con espressioni chiare ed esplicite lo svolgimento di un'attività di affittacamere negli appartamenti condominiali. Queste le principali precisazioni sull'argomento presenti nella sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Roma (sotto allegato).

Condominio e divieto di adibire gli appartamenti ad affittacamere

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Un condominio conviene in giudizio una S.r.l (conduttrice) e la proprietaria dell'unità condominiale, al fine di far accertare che l'aver adibito l'appartamento all'attività di affittacamere viola l'art. 12 del Regolamento condominiale e del Regolamento Regionale che si occupa delle strutture ricettive, ingiungendo di conseguenza l'immediata cessazione dei "gravi ed intollerabili pregiudizi che ne sono derivati ai condomini, inibendogli la continuazione di tale attività e condannandoli al risarcimento dei danni subiti dal condomino."

Domande a cui le convenute si oppongono in quanto infondate.

Il divieto deve risultare da espressioni chiare ed esplicite

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Il Tribunale di Roma adito respinge le domande del condominio in quanto è vero che l'art. 12 del Regolamento condominiale vieta di adibire gli appartamenti ad attività di affittacamere, è stato però rilevato che il divieto non è opponibile alle convenute perché non è stata dimostrata la natura contrattuale del Regolamento condominiale.

Il condominio ha solo affermato che la delibera di approvazione del regolamento è stata adottata all'unanimità, ma non ha mai dimostrato la natura contrattuale del Regolamento, unico in grado di consentire al Condominio di vietare e opporre la destinazione ad affittacamere ai condomini.

Il giudice rileva inoltre che il divieto di destinazione all'attività di affittacamere non può essere ricondotto alla generica affermazione secondo la quale il divieto riguarda "qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene, alla moralità ed al decoro dell'edificio."

I divieti previsti dal regolamento del Condominio devono infatti "risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze".

Episodi sporadici di turbamento della tranquillità dei condomini, in ogni caso, anche se accertati, non potrebbero inibire lo svolgimento di un'attività come quella del caso di specie. Non sono stati inoltre documentati danni ai condomini riconducibili all'attività di affittacamere ed eventuali danni individuali dei singoli, che comunque richiederebbero distinte azioni, visto che il condominio in tale senso non è legittimato ad agire.

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Scarica pdf Tribunale di Roma n. 80/2022

Foto: 123rf.com
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