Con la sentenza in commento (n. 25935 del 9 dicembre 2014) la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.

Marina Crisafi - Con la sentenza in commento (n. 25935 del 9 dicembre 2014) la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. dando ragione ad una donna che chiamava in causa Poste Italiane per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sulla scalinata d'ingresso dell'ufficio postale, dove si era recata per effettuare un versamento.

Rigettando le motivazioni della società, la sesta sezione civile della Cassazione ha considerato conforme alla giurisprudenza consolidata la decisione della Corte d'Appello di Venezia, la quale ha ritenuto provato "il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, per essere stata la caduta la conseguenza normale della particolare usura dei gradini".

Secondo la Corte, in particolare, acclarato, sulla scorta delle testimonianze e della consulenza tecnica, che la scala "nella parte centrale normalmente usata per l'accesso all'ufficio era usurata per essere venuta meno col tempo la bocciardatura e la zigrinatura", era compito del custode "ripristinare i dispositivi antisdrucciolo usurati e segnalare il pericolo nei giorni di pioggia".

Prendendo le distanze dalle argomentazioni della decisione di primo grado, la Corte di merito ha correttamente escluso, ha affermato la Cassazione che "il sinistro fosse imputabile all'attrice per mancanza di diligenza per non aver la danneggiata utilizzato la parte laterale con i corrimano e per non aver considerato come avrebbe dovuto la scivolosità e l'usura dei gradini".

Pertanto, ritenendo non integrata la prova del fortuito, la S.C. ha rigettato il ricorso condannando Poste Italiane anche al pagamento delle spese processuali. 

Cassazione Civile, testo sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935

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