La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 4952/2004) ha stabilito che "il diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù".
Fatto
Con ricorso notificato il 14 dicembre 1992 Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano, i primi due proprietari, e la terza usufruttuaria di una unità immobiliare dell'edificio sito in Roma, via degli Aceri 79, chiesero al Pretore di Roma di essere reintegrati nel possesso del passaggio attraverso il varco aperto nel muro di recinzione del giardino del loro appartamento a confine con un vialetto condominiale, del quale erano stati spogliati dal condominio, che aveva sostituito le chiavi della porta che chiude tale varco, ed aveva rifiutato di consegnarne ad essi una copia. Il condominio si costituì e rispose che i ricorrenti avevano abusivamente utilizzato tale passaggio; che la sostituzione delle chiavi della porta che chiude il varco, ed il loro affidamento all'amministratore, o chi per esso, era stata deliberata dalla assemblea condominiale del 16 luglio 1972 alla quale aveva partecipato uno dei ricorrenti senza obiettare alcunché; e che tale deliberazione non era stata impugnata dai ricorrenti. Il Pretore rigettò la domanda, avendo ritenuto che il denunziato spoglio non era stato violento, perché i ricorrenti avevano ad esso consentito. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello di Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano. Ha infatti escluso l'antigiuridicità e l'illiceità del comportamento del condominio, ed ha affermato che nella specie non è configurabile uno spoglio tutelabile ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, avendo accertato che il passaggio per cui è causa, chiuso dalla la porticina in ferro di cui si è detto, è stato realizzato dal condominio nell'esercizio di una sua servitù di passaggio costituita sul giardino di Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano dalla loro dante causa con rogito del 1968, per consentire l'accesso all'impianto termico condominiale; e che il condominio aveva dunque il diritto di disciplinare le modalità d'uso di tale passaggio, nel modo stabilito con la deliberazione assembleare del 16 luglio 1972. Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso.
Diritto
Con i due motivi del loro ricorso Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano affermano che la decisione del Tribunale di Roma è errata perché non ha considerato che il loro possesso del passaggio attraverso il varco di cui si è detto in narrativa non costituisce esercizio del diritto di servitù di cui il condominio è titolare in virtù del contratto stipulato dalla loro dante causa, diritto del quale non sono e non possono essere titolari, essendo proprietari del fondo servente; denunziano quindi violazione degli art. 1140, 1168, 1170, 1027 e 1067 del codice civile, nonché vizi di motivazione. La censura è fondata. Il diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù (art. 705 del codice di rito). Nel caso di specie non è stato allegato che tali ipotesi si sono verificate. Ne deriva che l'esistenza del diritto del condominio di passare attraverso il varco praticato nel muro di cinta del giardino dei ricorrenti per accedere all'impianto termico condominiale non esclude la legittimità dell'utilizzazione di tale varco da parte di questi ultimi per accedere dalla loro unità immobiliare ad un'area condominiale. Quanto poi alla disciplina che il condominio ha inteso dare al suo diritto di servitù, tale disciplina non può che riguardare il suo diritto, non anche la diversa facoltà del proprietario del fondo servente di cui si è detto innanzi. Il diritto di servitù di cui è titolare il condominio resistente è quello di passare attraverso il varco del muro di cinta del giardino dei ricorrenti, per accedere dal vialetto condominiale a quest'ultimo, e all'impianto termico condominiale che in esso si trova. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma anche per le spese. Roma, 26 novembre 2003 Depositata in cancelleria il 11 marzo 2004.
Leggi il testo della sentenza
Cassazione Civile, Sez. II, 11 marzo 2004, n. 4952Fatto
Con ricorso notificato il 14 dicembre 1992 Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano, i primi due proprietari, e la terza usufruttuaria di una unità immobiliare dell'edificio sito in Roma, via degli Aceri 79, chiesero al Pretore di Roma di essere reintegrati nel possesso del passaggio attraverso il varco aperto nel muro di recinzione del giardino del loro appartamento a confine con un vialetto condominiale, del quale erano stati spogliati dal condominio, che aveva sostituito le chiavi della porta che chiude tale varco, ed aveva rifiutato di consegnarne ad essi una copia. Il condominio si costituì e rispose che i ricorrenti avevano abusivamente utilizzato tale passaggio; che la sostituzione delle chiavi della porta che chiude il varco, ed il loro affidamento all'amministratore, o chi per esso, era stata deliberata dalla assemblea condominiale del 16 luglio 1972 alla quale aveva partecipato uno dei ricorrenti senza obiettare alcunché; e che tale deliberazione non era stata impugnata dai ricorrenti. Il Pretore rigettò la domanda, avendo ritenuto che il denunziato spoglio non era stato violento, perché i ricorrenti avevano ad esso consentito. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello di Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano. Ha infatti escluso l'antigiuridicità e l'illiceità del comportamento del condominio, ed ha affermato che nella specie non è configurabile uno spoglio tutelabile ai sensi dell'art. 1168 del codice civile, avendo accertato che il passaggio per cui è causa, chiuso dalla la porticina in ferro di cui si è detto, è stato realizzato dal condominio nell'esercizio di una sua servitù di passaggio costituita sul giardino di Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano dalla loro dante causa con rogito del 1968, per consentire l'accesso all'impianto termico condominiale; e che il condominio aveva dunque il diritto di disciplinare le modalità d'uso di tale passaggio, nel modo stabilito con la deliberazione assembleare del 16 luglio 1972. Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso.
Diritto
Con i due motivi del loro ricorso Siro Panin, Giuseppa D'Agostino e Anna Urbano affermano che la decisione del Tribunale di Roma è errata perché non ha considerato che il loro possesso del passaggio attraverso il varco di cui si è detto in narrativa non costituisce esercizio del diritto di servitù di cui il condominio è titolare in virtù del contratto stipulato dalla loro dante causa, diritto del quale non sono e non possono essere titolari, essendo proprietari del fondo servente; denunziano quindi violazione degli art. 1140, 1168, 1170, 1027 e 1067 del codice civile, nonché vizi di motivazione. La censura è fondata. Il diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù (art. 705 del codice di rito). Nel caso di specie non è stato allegato che tali ipotesi si sono verificate. Ne deriva che l'esistenza del diritto del condominio di passare attraverso il varco praticato nel muro di cinta del giardino dei ricorrenti per accedere all'impianto termico condominiale non esclude la legittimità dell'utilizzazione di tale varco da parte di questi ultimi per accedere dalla loro unità immobiliare ad un'area condominiale. Quanto poi alla disciplina che il condominio ha inteso dare al suo diritto di servitù, tale disciplina non può che riguardare il suo diritto, non anche la diversa facoltà del proprietario del fondo servente di cui si è detto innanzi. Il diritto di servitù di cui è titolare il condominio resistente è quello di passare attraverso il varco del muro di cinta del giardino dei ricorrenti, per accedere dal vialetto condominiale a quest'ultimo, e all'impianto termico condominiale che in esso si trova. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma anche per le spese. Roma, 26 novembre 2003 Depositata in cancelleria il 11 marzo 2004.





