La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 4952/2004) ha stabilito che "il diritto di servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù".
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