A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
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Immagine di copertina: opera d'arte di Massimo Ragionieri- Reggio Emilia-
Titolo dell'opera: L' ALIENO
No, non stiamo parlando della fiaba del "Principe Ranocchio" dei fratelli Grimm, ma di una vicenda giudiziaria dove un ranocchio era finito nell'impasto di un salame acquistato in un supermercato da una famiglia di Brindisi.
Una vicenda che ha davvero dell'incredibile che è finita nelle aule del tribunale brindisino (Giudice dott.ssa Maria Consolata Moschettini) e definito con la sentenza n. 1131/2014.
L'atto di citazione era stato presentato dai tre componenti della famiglia che avevano chiamato in giudizio la società produttrice del salame per sentirla condannare al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di euro 17.000,00, quindi complessivamente euro 51.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dello sgradevole rinvenimento nell'insaccato.
Nell'atto si raccontava che la famigliola dopo il rinvenimento della carcassa del ranocchio aveva cominciato a lamentare disturbi intestinali ed uno stato di nausea che aveva provocato un definitivo rifiuto psicologico a consumare insaccati.
Inoltre, in seguito all' accaduto era stata sporta denuncia presso la Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti del produttore, per il reato di cui all'art. 5 1. 283/62.
La società convenuta aveva tentato di difendersi ed aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che non vi era prova che la stessa fosse produttrice dell'insaccato "incriminato" atteso che sull'etichetta accompagnatoria del prodotto non figurava la ragione sociale o il marchio del fabbricante bensì una mera sigla che non provava con certezza tale circostanza.
Di conseguenza chiedeva il rigetto della domanda asserendo che i propri sistemi di produzione impedivano tecnicamente che corpi estranei potessero introdursi negli insaccati.
Nel corso della causa veniva ascoltato un teste, un parente della famiglia, che riferiva che i familiari in seguito all'episodio non avevano più mangiato insaccati avendo sviluppato per gli stessi una vera e propria avversione.
Veniva inoltre acquisito il fascicolo contenente le indagini svolte dai Nas di Taranto che avevano portato alla denuncia del produttore, in qualità di amministratore unico della Societa', per il reati di cui all'art. 5, letto b e d, L. 283/62.
Nei confronti dello stesso risultava essere stata esercitata l'azione penale mediante emissione, in data 23.5.2006, del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi.
Il giudicante riteneva fondata la domanda e la riteneva meritevole di accoglimento per una serie di ragioni: con riferimento al difetto di legittimazione passiva, sollevato dal produttore (e cioè che sull'etichetta accompagnatoria del prodotto non figurava la ragione sociale o il marchio del fabbricante bensì una sigla, quindi non vi era prova che la convenuta fosse l'effettiva produttrice dell'insaccato) il giudice precisava che l'eccezione proposta non atteneva alla legittimazione passiva ma alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Sulla scorta degli atti di causa il giudice ha attribuito il fatto contestato alla società convenuta.
In seguito alla presentazione della denuncia, i NAS di Taranto eseguirono apposite indagini volte ad individuare la presenza effettiva di un corpo estraneo all'interno dell'alimento e successivamente l' ARPA di Brindisi accertò la presenza di una ranocchia immersa nell' impasto del salame prelevato dai Nas di Taranto.
Fu accertato, in base alle indicazioni contenute sull'etichetta, che l'esemplare di salame era stato prodotto dalla società convenuta e che gli attori lo avrebbero acquistato in data 9.9.2005 (data risultante dallo scontrino) .
I suddetti documenti sono tutti atti pubblici assistiti da fede privilegiata quindi fanno piena prova dei fatti accertati dai pubblici ufficiali, non essendo stata sporta querela di falso.
L'oggettiva presenza all'interno dell'insaccato di un corpo estraneo ha dimostrato che la ditta produttrice non ha eseguito la lavorazione del salume a regola d'arte, adottando adeguati standard di diligenza professionale.
Nell'atto di citazione era stata avanzata una pretesa risarcitoria pari ad euro 51.000,00 che ad avviso del giudice e' sembrata davvero sproporzionata.
Gli attori avevano chiesto ctu medico-legale per l'accertamento del danno biologico, senza in alcun modo allegare in maniera puntuale la sussistenza di stati morbosi persistenti; di conseguenza sarebbe stato difficile accertare medicalmente,da parte del c.t.u., una qualche patologia o danno perché non è strumentalmente rilevabile un mero perturbamento dello stato d'animo.
Inoltre, non erano state depositate certificazioni mediche o referti di pronto soccorso.
Il giudice ha,infatti, puntualizzato che: "la semplice circostanza che l'episodio abbia creato un turbamento tale da ostacolare per il futuro il consumo di insaccati non costituisce prova dell'esistenza di un danno biologico inteso come 'lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato .. " (arg. ex art. 138, comma 2, letto a), D.Lgv. n. 209/2005).
In difetto di una prova precisa del suo ammontare, il danno e' stato, quindi, liquidato in via equitativa riconoscendo equo, per ciascuno degli attori, l'importo di euro 1.500,00; infine, la società produttrice del salame e' stata condannata a pagare in favore degli attori le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.087, 00 di cui euro 386,00 per spese ed euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cap, come legge.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
Mediatore Borlaw- sede operativa di Taranto
Via Mignogna n.2 / 74100 Taranto
Tel. e fax 099.4539733 - E.mail barbara.pirelli@gmail.com
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Si ringrazia il sito www.cercasentenze.it per aver segnalato la sentenza.
Ecco il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale civile di Brindisi, nella persona del giudice dott.ssa Maria Consolata Moschettini, ha pronunciato all'esito dell' odierna udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc la seguente
nel procedimento civile iscritto al n.........del ruolo generale dell'anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extra-contrattuale
promosso da
.......... + 2, rappr.ti e difesi dall'avv. ............ giusta procura apposta in calce all'atto di citazione - attori -
contro
............. srl, in persona del l.r. pro-tempore, rappr.ta e difesa dall'avv. ............giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta
Conclusioni:
All' odierna udienza di discussione orale della causa i procuratori delle parti concludeva come da verbale da intendersi qui integralmente riportato.
Fatto e diritto
Con atto di citazione del ............ .......+ 2 convenivano in giudizio la società ............. srl, per sentirla condannare al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di euro 17.000,00, quindi complessivamente euro 51.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del rinvenimento in una confezione di salame prodotta dalla convenuta di una carcassa di rana.
Rappresentavano gli attori, tutti costituenti un unico nucleo familiare :
- che in data "...................aveva acquistato una confezione di salame marca "Napoli", salsiccia di puro suino tipo pulcinella dolce, del peso di Kg. 0,352,
- che dopo qualche giorno nell' affettare detto salame si avvedevano della presenza all'interno dello stesso di una carcassa di rana, mischiata con la carne,
- che la vista della carcassa dell'animale avevano ingenerato negli stessi un diffuso stato di malessere, con disturbi intestinali ed uno stato di nausea che aveva provocato un definitivo rifiuto psicologico a consumare insaccatì,
- che a seguito del fatto era stata sporta denuncia presso la Procura della Repubblica di Brindisi esitata nel rinvio a giudizio di............. amministratore della società convenuta, per il reato di cui all'art. 5 1. 283/62,
ciò premesso, chiedevano che la convenuta venisse condannata a risarcire i danni non patrimoniali, nella specie biologico e morale, subiti per l'episodio.
Si costituiva la società convenuta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che non vi era prova che la stessa fosse produttrice dell'insaccato incriminato atteso che sull'etichetta accompagnatoria del prodotto non figurava la ragione sociale o il marchio del fabbricante bensì una mera sigla che ex se non provava con certezza tale circostanza.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda asserendo che i propri sistemi di produzione impedivano tecnicamente che corpi estranei potessero introdursi negli insaccati.
La causa veniva istruita mediante l'ascolto del teste ............il quale confermava che gli attori (suoi nipoti e cognato), dopo l'episodio decritto in citazione, non avevano più mangiato insaccati, nonché mediante l'acquisizione del fascicolo contenente le indagini svolte dai Nas di Taranto che avevano portato alla denuncia di ?.............nella veste di amministratore unico della .............srl, per il reati di cui all'art. 5, letto b e d, L. 283/62.
Dalle produzioni documentali di parte attrice risulta poi che nei confronti di.............sia stata esercitata azione penale mediante emissione, in data .............. del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. ............
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente va affermato che la convenuta ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, condizione dell'azione la cui assenza va notoriamente rilevata d'ufficio, argomentando l'assenza di prova in ordine alla prospettata, da parte attrice, qualità di produttrice dell' insaccato in capo ad essa convenuta.
Secondo la tesi della convenuta, poichè sull'etichetta accompagnatoria del prodotto non figurava la ragione sociale o il marchio del fabbricante bensì una sigla, non vi era prova che la convenuta fosse l'effettiva produttrice dell'insaccato.
L'eccezione, così come proposta, non attiene alla legittimazione passiva ma alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Invero, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte (tra le altre Cass. civ. III sez, n. 14468/08): "La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso".
Nel caso in esame gli attori hanno richiesto la condanna della convenuta in quanto produttrice dell'insaccato che non avrebbe osservato il dovere generale del neminem laedere (art. 2043 cc invocato in citazione) e comunque che avrebbe violato gli obblighi gravanti sul produttore (ex DPR 224/88, come precisato nella prima memoria ex 183, comma 6, cpc),
Gli attori, pertanto, hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale correttamente citando in giudizio il soggetto indicato nell'atto introduttivo come responsabile del danno.
Non vi è perciò un difetto di legittimazione passiva della convenuta, atteso che gli attori non hanno, usando le espressioni adoperate dalla Suprema Corte, preteso "un pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso", poiché, si è visto, risulta citato colui che si assume essere responsabile del danno lamentato.
L'eccezione, pertanto, essendo qualificabile come eccezione attinente alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio, attiene esclusivamente al merito e, per quello che innanzi si dirà, risulta comunque infondata.
In effetti l'esame degli atti di causa consente serenamente di attribuire il fatto contestato alla società convenuta.
Invero risulta per tabulas che a seguito della denuncia sporta da ............presso la Stazione dei Carabinieri di ............. i NAS di Taranto eseguirono apposite indagini volte ad individuare la presenza effettiva di un corpo estraneo all'interno dell'alimento nonché mirate ad identificare il produttore dello stesso.
Gli esiti di tali investigazioni sono compendiati nella cm n. ...............trasmessa a questo tribunale a seguito di ordinanza ex art. 213 cpc.
Risulta da detta comunicazione di notizia di reato:
- che l' ARPA di Brindisi accertò la presenza di una ranocchia immersa nell' impasto del salame prelevato dai Nas di Taranto a seguito della denuncia sporta da.........
- che si pervenne all'identificazione della ..............srl quale società produttrice del salame sulla base delle indicazioni contenute sull'etichetta apposta sull'involucro di confezionamento del salame. In particolare l'etichetta (cfr. foto in atti) riporta la seguente dicitura: Prodotta da ….omissis. Dalle indagini svolte sulla sigla è stato possibile risalire al produttore poiché, si legge nella cnr, la sigla (CEE 000 L riferita alla convenuta) identifica lo specifico stabilimento, di macellazione, sezionamento o trasformazione delle carni, ricompreso nell'elenco ufficiale esistente presso il Ministero della Salute.
Nel caso in esame in particolare si è accertato che l'esemplare di salame era stato prodotto il.............(cfr. indicazioni contenute sull'etichetta) dalla convenuta, l'insaccato poi, unitamente ad altra merce, era poi pervenuto all'E. di............, ove gli attori lo avrebbero acquistato (cfr. scontrino fiscale), in data ............come risultante dal documento di trasporto n. ................... del.........acquisito dagli investigatori.
I documenti cui si è fatto cenno sono tutti atti pubblici assistiti da fede privilegiata sicchè fanno piena prova dei fatti accertati dai pubblici ufficiali, non essendo stata sporta querela di falso.
Peraltro l'amministratore della società convenuta,..............risulta essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 5 L 283/62 perché " quale l.r. e amministratore unico della ........... srl distribuiva per il commercio un insaccato di carne in cattivo stato di conservazione per la presenza di una rana all'interno dello stesso, reato commesso in ........... il ............ 2005 ".
Dunque è provato:
- che all'interno dell'insaccato vi era una rana,
- che tale inserimento si è necessariamente verificato in sede di produzione atteso che la carcassa dell'animale era impastata alla carne (cfr. nota ARPA),
- che l'insaccato è stato prodotto dalla società convenuta.
L'oggettiva presenza all'interno dell'insaccato di un corpo estraneo comprova che la ditta produttrice non ha eseguito la lavorazione del salume a regola d'arte, adottando adeguati standard di diligenza professionale.
Sul punto è da osservare che gli attori hanno indicato in citazione quale causa petendi l'art. 2043 cc, precisando poi nella prima memoria istruttoria che, comunque, risultava applicabile la normativa prevista dal DPR n. 224/88 in tema di responsabilità del produttore (normativa applicabile ratione temporis al caso in esame atteso che il D.lgv. n. 206/2005, che ha abrogato il DPR n. 224/88, è entrato in vigore dopo la verificazione dell'episodio oggetto di causa), la quale, come è noto, esonera il danneggiato dall'obbligo di dare prova della colpa del produttore danneggiante (cfr. art. 8 DPR n. 224/88, ora art. 120 D.Lgv. n. 20612005), dovendo limitarsi il danneggiato a provare il danno, il difetto e la connessione causale tra danno e difetto.
Nel caso in esame risulta, per quanto innanzi indicato, offerta anche prova della colpa del produttore, atteso che la presenza della carcassa di un' animale consente di affermare che non sono stati rispettati i canoni oggettivi di diligenza esigibili per quel tipo di attività.
Il fatto, così come descritto in citazione, risulta provato, al pari risulta riconducibile la condotta contestata alla convenuta.
Bisogna a questo punto verificare se vi sia prova del danno, ovviamente non patrimoniale atteso che non risulta allegato e provato un danno anche di natura patrimoniale, e se questo danno sia riconducibile alla condotta contestata.
In citazione è stata richiesta la complessiva somma di euro 51.000,00 che appare davvero sproporzionata.
Ad ogni modo non si comprende quale criterio sia stato seguito per la sua determinazione.
A dire il vero si era invocata anche una ctu medico-legale per l'accertamento del danno biologico, senza in alcun modo allegare in maniera puntuale la sussistenza di stati morbosi persistenti, talchè non si comprende cosa il ctu dovrebbe medicalmente accertare, risultando non strumentalmente rilevabile un mero perturbamento dello stato d'animo.
Sul punto vi è da dire che gli attori non hanno documentato di aver subito danni fisici o psichici per l'episodio lamentato.
Non vi sono certificazioni mediche in atti, referti di pronto soccorso o quant'altro.
La semplice circostanza che l'episodio abbia creato un turbamento tale da ostacolare per il futuro il consumo di insaccati non costituisce prova dell'esistenza di un danno biologico inteso come 'lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato .. " (arg. ex art. 138, comma 2, letto a), D.Lgv. n. 209/2005).
Rimane comunque il fatto che il comportamento denunciato costituisce reato sicchè risulta ai sensi degli artt. 2059 cc, 185 cp, risarcibile ogni forma di danno patrimoniale di cui sia provata l'esistenza, anche a mezzo di presunzioni.
Ritiene questo giudice, sulla base delle nozioni di comune esperienza, che la vista di un corpo estraneo nel cibo di sicuro generi ripugnanza, senso di nausea e che tale fatto possa negativamente incidere per il futuro importando la rinuncia a consumare alimenti dello stesso tipo.
Tutto questo produce una sorta di sofferenza psico-fisica, un turbamento d'animo più o meno durevole tradizionalmente denominati come danno morale, pur sempre riconducibile al genus del danno non patrimoniale.
La liquidazione di tale tipo di danno, in difetto di una prova precisa del suo ammontare, prova che non è stata offerta nel caso in esame, non può farsi se non in via equitativa.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che la discrezionalità giudiziale deve comunque tener conto dell'effettiva gravità del reato (Cass. 3.6.1983, R. peno 84, 457).
Passando al caso in esame e valutando anche la gravità dei fatti, non potendosi considerare unicamente la suscettibilità soggettiva del danneggiato, ritiene questo giudice equo riconoscere l'importo di euro 1.500,00 per ciascuno degli attori.
Invero il fatto reato (per giurisprudenza costante non occorre, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, che sia intervenuta una pronuncia del giudice penale, potendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato essere anche accertati dal giudice civile, cfr. Cass. n. 22020/2007) è dallo stesso legislatore qualificato come contravvenzione e pertanto dotato di un disvalore minore nell' ambito degli illeciti penali, è stato commesso per colpa, pertanto non intenzionalmente.
Alla luce di tali considerazioni può affermarsi che l'importo richiesto in citazione appare sproporzionato.
Ad ogni modo difetta una prova specifica sul punto che consenta di determinare un importo in misura maggiore di quello che si ritiene di liquidare equitativamente quale pretium doloris, cioè come utilità patrimoniale sostitutiva della sofferenza psichica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione avverrà secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 10/3/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 28 dello stesso decreto.
Applicando i valori medi, ed operando una riduzione nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, non involgendo il presente procedimento questioni giuridiche di particolare complessità, si liquidano tali spese in complessivi euro 2.087, 00 di cui euro 386,00 per spese ed euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre Iva, Cap, come legge.
p.q.m,
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ............+ 2 contro la società ............srl, in persona del l.r. pro-tempore, con atto di citazione del ..........così provvede:
l. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società.......... srl, in persona del 1.r. pro-tempore, a pagare a .............+ 2 la somma di euro 1.500,00 ciascuno, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per il rinvenimento di un corpo estraneo in un insaccato prodotto dalla ...............srl,
2. condanna la società........ srl, in persona del 1.r. a pagare in favore di ................+ 2 le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.087, 00 di cui euro 386,00 per spese ed euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cap, come legge