Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 8/14 marzo 2004) ha stabilito che la normativa in materia di protezione dei dati personali non può essere invocata per ottenere la cancellazione della trascrizione di pignoramento contenuta nei pubblici registri immobiliari in difformità dalle specifiche ipotesi e particolari procedure previste dalla normativa di settore. Con questa decisione l'Autorità ha giudicato infondato il ricorso presentato da un cittadino che lamentava di non aver ricevuto riscontro ad una sua istanza presentata all'Agenzia del territorio del suo Comune, nella quale, in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da un istituto di credito, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 13 della legge 675/1996, l'immediata cancellazione dei dati personali che lo riguardavano.
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 8/14 marzo 2004) ha stabilito che la normativa in materia di protezione dei dati personali non può essere invocata per ottenere la cancellazione della trascrizione di pignoramento
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