di Luigi Del Giudice -Ai sensi dell'articolo 350 comma 7 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l' utilizzazione nel dibattimento.

Dunque l' inutilizzabilità riguarda in particolar modo il c.d. processo ordinario laddove appunto è prevista la fase dibattimentale.

Diverso è il caso del giudizio abbreviato, che essendo un rito speciale caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento  e quindi la decisione viene presa nell'udienza preliminare

, l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee è consentita.

Infatti l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente alla Polizia Giudiziaria è nel senso di affermare la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari in quanto il divieto opera soltanto con riferimento alla fase dibattimentale (S.U. 25.9.2008 n. 1150, Correnti, Rv. 241884). 

Inoltre con la sentenza n. 1150/08, è stato chiarito e precisato, che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico. Ne deriva che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è necessario il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è dunque applicabile la disciplina del comma 2 dell'art. 63 del codice di procedura penale, ma esclusivamente quella di cui all'art. 350 comma 7 c.p.p. (Cassazione 15 luglio 2014, n.30903).

Dott. Luigi Del Giudice

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