Le dichiarazioni che vi sono contenute sono assunte senza garanzie difensive e non se ne può dare lettura. La prova va formata nel dibattimento

Le sommarie informazioni e le dichiarazioni di un conducente sorpreso a guidare senza patente, riportate in un verbale dei Carabinieri non sono utilizzabili in dibattimento e non se ne può dunque dare lettura, dato che sono assunte senza le garanzie difensive.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23306/15 qui sotto allegata con cui la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Messina che a sua volta aveva confermato un verdetto di condanna emesso dal tribunale per i minorenni.


L'imputato era un minorenne finito sotto processo, per il reato di cui all'articolo 116 comma 13 del codice della strada, dopo essere stato fermato mentre era alla guida di uno scooter senza il patentino.

La sentenza di primo grado aveva fondato la decisione sulle sole risultanze del verbale di contestazione dei Carabinieri. Ma per la Cassazione il processo è da rifare


Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria senza le garanzie difensive "dalla persona cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l'articolo 63 del codice di procedura penale di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi di reità".


Non è possibile, continua la Corte, utilizzare dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona non sottoposta alle indagini nello stesso procedimento, sia perché si tratta di una prova assunta in violazione di un divieto posto la legge, sia perché il verbale che contiene tale dichiarazione riguarda un atto ripetibile.

La prova contenuta nelle informazioni sommarie che assume la polizia giudiziaria deve essere quindi nuovamente formata in dibattimento.


Qui di seguito il testo della sentenza.

Cassazione Penale, testo sentenza 23306/2015

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