Dott. Emanuele Mascolo - La riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, com'è noto, ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di dotarsi di una polizza assicurativa personale di responsabilità civile.

Secondo il disposto del novellato terzo comma dell'art. 1129 c.c., l'obbligo sorge solo quando vi è una richiesta da parte dell'organo deliberante: è l'assemblea, infatti, a poter "subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini della polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato". Il successivo quarto comma fissa, altresì, alcune regole specifiche sull'adeguamento dei massimali della polizza se nel periodo dell'incarico dell'amministratore, l'assemblea delibera lavori straordinari.

La polizza assicurativa servirà, pertanto, a tenere indenne l'assicurato (cioè l'amministratore) dal punto di vista della responsabilità civile, per gli eventuali danni cagionati (a persone e a cose) nel corso della sua attività professionale e a garantire al condominio la possibilità di vedersi risarcite le somme anticipate nelle ipotesi di danni causati dall'amministratore durante la gestione.

Una volta che l'assemblea abbia validamente deliberato scaturisce in capo all'amministratore il relativo obbligo di dare esecuzione alla delibera

, stipulando regolarmente la polizza assicurativa, ex art. 1130, 1° comma, c.c.

Pertanto, qualora l'amministratore non adempia all'obbligo deliberato (omettendo di stipulare la polizza, di pagare regolarmente le rate, ecc.), incorre nell'irregolarità di non aver dato esecutività alla delibera condominiale, rischiando sia la revoca che una responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati al condominio.

In tali casi, si può intraprendere preliminarmente la via "stragiudiziale", facendo pervenire all'amministratore pro-tempore, una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata a/r, invitandolo ad assolvere i suoi obblighi (ovvero a stipulare o a ripristinare la copertura assicurativa, in caso di omissione del pagamento delle rate, ecc.) ed intimando, in mancanza, la revoca.

Ove la stessa non sortisca alcun effetto, ciascun condomino può chiedere che venga convocata un'assemblea per far cessare le irregolarità rilevate o per chiedere la revoca dell'incarico.

La revoca può essere disposta dall'assemblea, con le medesime maggioranze richieste per la nomina, ovvero dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, per grave irregolarità (ex art. 1129, 12° comma, n. 2), c.c.).

Unitamente alla revoca dell'incarico, l'amministratore è soggetto alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati al condominio a causa delle sue inadempienze.

Basta pensare, infatti, all'ipotesi in cui l'amministratore si renda responsabile di danneggiamenti a terzi nel corso della sua attività di gestione professionale. In tali casi, l'inosservanza degli obblighi inerenti la polizza assicurativa, impedirà al condominio di avvalersi della regolare copertura per colpa del professionista, il quale sarà, quindi, tenuto giudizialmente a risarcire i danni.

Dott. Emanuele Mascolo
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