di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 12265 del 30 Maggio 2014. 

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ripercorre gli sviluppi della giurisprudenza di legittimità in relazione al concetto di "danno non patrimoniale".

Richiamando innanzitutto il contenuto delle cosiddette "sentenze gemelle" (8827 e 8828 del 31 maggio 2003), la Corte ricorda come nel danno non patrimoniale siano confluite tutte le varie figure di danno che in passato venivano utilizzate sia pur con diverse denominazioni.

Il danno non patrimoniale viene quindi considerato "comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto".

Nella sentenza la corte spiega anche come procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale e su quali il giudice di merito può procedere alla legittima valutazione del danno subito dai familiari a seguito della perdita del congiunto (nel caso di specie, un incidente stradale provocato da soggetto rimasto sconosciuto).

La corte fa notare che la valutazione deve essere fatta caso per caso, analizzando la portata specifica del fatto lesivo in relazione non solo all'evento in sé ma alle inevitabili ripercussioni che esso comporta (in questo caso, di tipo familiare, avendo la morte del congiunto provocato sofferenze psicologiche dei superstiti e successivo allontanamento reciproco). 

Come già in precedenza chiarito (sentenza n. 9238/2011 della sezione lavoro) occorre quindi provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, "escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell‘ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno".

Ad essere suscettibile di quantificazione è dunque quell'assetto complessivo di relazioni familiari - identificabile nel danno morale - misurabile sulla base dello sconvolgimento delle abitudini di vita che l'evento lesivo ha provocato. Si tratta senza dubbio della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. "Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati". E' dunque legittimo che la compagnia di assicurazione, designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, liquidi un risarcimento più alto ai familiari del defunto. La liquidazione disposta dal giudice del merito viene considerata arbitraria, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Per altri dettagli si richiama il testo integrale della sentenza qui sotto allegato.


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