Una rapida lettura della normativa in parola potrebbe condurre a ritenere risarcibili solamente il “danno patrimoniale” (art. 137) ed il “danno biologico” (artt. 138 e 139): gli unici ad essere contemplati e regolati. Si potrebbe concludere che il D. Lgs. n.209/2005, pur accogliendo il c.d. sistema risarcitorio bipolare (del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale) - secondo la ricostruzione operata dalla Cassazione, con le sentenze n. 8827 e n. 8828 del 31/5/2003 ed asseverata dalla Corte costituzionale, con la decisione n. 233 del 11/7/2003 - abbia ridotto l'ambito del “danno non patrimoniale”, identificandolo con il solo “danno biologico”, e così abbandonando la triplice configurazione prospettata dalla richiamata giurisprudenza (ossia, “danno morale soggettivo”, “danno biologico”, “danno da lesione di ulteriori interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”)... (Articolo di Calogero Lo Giudice)
Articolo di Calogero Lo Giudice
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