La morte del convivente 'more uxorio' e il diritto al risarcimento del danno parentale

Avv. Federica Federici - Come si articola la fattispecie del danno parentale (o meglio la perdita del rapporto parentale) causata da fatto illecito (reato) e nello specifico caso della convivenza more uxorio, in cui il rapporto parentale è dato dal mero vincolo di fatto?

Negli ultimi decenni il modello di famiglia naturale non vincolata dal contratto matrimoniale ha avuto larga diffusione e ha dimostrato come possa sostanziarsi negli stessi requisiti della stabilità, coabitazione e reciproca solidarietà etica e morale. Si tratta pertanto di analizzare l'art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali) in una lettura costituzionalmente orientata così come combinata con le norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Costituzione.

Danno uccisione prossimo congiunto

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Tale ancoraggio normativo permette da subito di affermare come il danno subito in conseguenza dell'uccisione di un prossimo congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito del nucleo familiare

per quanto naturale e non legittimo, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione della persona umana, si colloca nell'ambito del danno non patrimoniale, postulando al contempo la verifica della sussistenza degli elementi in cui si articola l'illecito civile extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (nesso di causalità tra azione ed evento, tra fatto e conseguenze dannose ed elemento soggettivo per il quale la prevedibilità dell'evento dannoso è insita nel fatto che la vittima è inserita in un contesto familiare). La prevedibilità di tale evento aggrava pertanto la situazione del soggetto/i che causa/causano la morte perché con tale azione crea una lesione all'interesse del congiunto (nel caso de quo il convivente more uxorio superstite) all'intangibilità delle relazione familiari, lesione da valutarsi peraltro in un astratto essendo appunto la vittima parte di un nucleo familiare.

Morte convivente more uxorio

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Si parla di danno non patrimoniale in quanto la morte di un convivente more uxorio presuppone - oltre al rapporto di parentela - anche la perdita in concreto di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrandosi in assenza di convivenza. Il danno non coincide con la lesione di un interesse protetto, bensì consiste in una perdita, ovvero nella privazione di un bene non economico, ma personale, perdita peraltro irreversibile del godimento di un congiunto, che preclude al convivente superstite la reciproca relazione.

Tale perdita o privazione costituisce sicché una conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Peraltro rispetto ai vari legami di parentela quello della convivenza more uxorio è un vincolo assimilabile a quello coniugale la cui intensità (per livello di coabitazione, frequentazione, natura dell'affetto) rafforza l'entità del danno e del pregiudizio subìto per il solido e duraturo legame affettivo tra vittima e danneggiato. Invero, con gli ultimi orientamenti della Cassazione che hanno ritenuto il danno non patrimoniale onnicomprensivo, complessivo ed unitario rispetto alle singole sotto articolazioni (che qui potrebbero rilevare quanto a danno morale, esistenziale, ecc.), la riparazione di tale danno si sostanzia sia nel danno da perdita del rapporto parentale che nel danno soggettivo (non in re ipsa) quale ristoro della sofferenza psichica riconosciuta.

La perdita di un'unità familiare, della solidarietà e degli affetti, peraltro a seguito di fatto illecito, in conclusione configura un danno diretto ed ingiusto costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti, nonché di diritti umani inviolabili.

Si tratta ora di analizzare nello specifico la natura di questo danno, gli effetti sul congiunto superstite rispetto ad altri tipi di congiunti e i parametri della sua liquidazione, aspetto che nell'area del danno non patrimoniale presenta spesso profili di criticità e difficoltà nella valutazione da parte del giudice.

Ma si procede con ordine.

La natura del danno

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Quanto alla natura del danno, la sofferenza morale non è un danno autonomo, ma un aspetto del danno non patrimoniale di cui tiene conto unitamente ad altre conseguenze nella liquidazione unitaria del danno, comprendendo non solo la parte di dolore psichico, bensì qualsiasi pregiudizio derivante dal fatto illecito. Per questo la valutazione deve essere necessariamente in via equitativa, trattandosi di valori privi di contenuto economico, rimessi perciò alla precedente discrezionalità del giudice.

Ovviamente tali danni, quali danno-conseguenza, vanno allegati e provati da chi chiede il risarcimento (convivente more uxorio superstite) e al danneggiante spetta dimostrare l'inesistenza degli assenti pregiudizi (es. alterazione vita di relazione, trauma affettivo, mancato supporto morale, ecc.).

Si è detto come la perdita irreparabile della comunione di vita e di affetti, la fine dell'integrità familiare (naturale in questo caso ma ciò vale quanto per quella legittima) rappresentino un danno e in quanto tale risarcibile.

Risarcimento del danno non patrimoniale

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Il risarcimento di tale danno da fatto illecito, concretandosi in un evento mortale, con riguardo sia al danno non patrimoniale che patrimoniale presuppone la prova di un contributo economico stabilmente apportato in vita dal defunto al convivente more uxorio (danneggiato) a causa dell'improvvisa mancanza di assistenza anche materiale. Smarcato quindi l'inquadramento del danno, la natura e i parametri da corti e tribunali) resta da approfondire un ultimo aspetto legato al caso di uccisione del convivente more uxorio. Anche aderendo all'orientamento del danno non patrimoniale quale categoria unitaria sembrerebbe ben adattarsi alla suddetta fattispecie la considerazione di un danno morale distinto da quello biologico entrambi configurabili a titolo iure hereditario e iure proprio.

Danno morale

Il primo - danno morale - subìto dalla vittima in seguito ad un a lesione (uccisione) penalmente rilevante e infatti trasmissibile agli eredi come risarcimento doveroso, stante la valenza costituzionale dell'integrità morale e fisica di una persona. Ciò non rileva in generale e a maggior ragione laddove tra evento delle lesioni e morte causata da esse sia trascorso un lasso di tempo in cui il convivente è sopravvissuto. Perciò avendo presumibilmente la vittima percepito (se in stato di coscienza) quanto grave e catastrofica fosse la situazione in cui versava, il diritto al risarcimento risulta per quel lasso di tempo già entrato a far parte del suo patrimonio sotto il profilo di danno morale. Di conseguenza esso può essere fatto valere iure hereditario.

Danno biologico

Quanto al possibile danno biologico vero e proprio del convivente superstite esso potrebbe essere rappresentato dall'effettiva compromissione dello stato di salute psichica e fisica del suddetto. Tale danno - rientrante nell'area del danno non patrimoniale in ogni caso - sarà risarcibile iure proprio, laddove venga adeguatamente provato il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subìto alla propria salute e iure hereditario, per i soli danni verificatisi tra il momento dell'illecito e quello del decesso (sempre nel caso in cui tra i due momenti intercorra un apprezzabile lasso di tempo, vedasi il c.d. danno tanatologico). E' quindi importante sottolineare come il riconoscimento dei diritti della famiglia (naturale o legittima) di cui all'art. 29 Cost. vada inteso non solo come - e non già - tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, ma nel più ampio concetto di modalità in cui si decide di realizzare la propria vita come individui alla stregua di valori e sentimenti che generano però bisogni e doveri. Pertanto un fatto lesivo, alterando profondamente l'assetto di tale scelta, riduce (se non addirittura annulla) il rapporto parentale stesso dando luogo a un danno non patrimoniale consistente proprio in tale alterazione. Tale danno trova ristoro nell'ambito della tutela di cui all'art. 2059 c.c. in quanto si verifica la lesione di un interesse costituzionalmente protetto che però deve restare distinto sia dal bene della salute (art. 32 Cost. risarcibile a titolo di danno biologico) che dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost e risarcibile come danno morale soggettivo).

Avv. Federica Federici

f.federici@studiolegalefederici.it


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