Se nel Cid, compilato dalle parti, si sbaglia a trascrivere il luogo del sinistro, l'assicurazione deve comunque pagare, perché si tratta di un mero errore materiale. 

Con questo principio, enunciato nella sentenza n. 11368 del 22 maggio 2014, la Cassazione torna a pronunciarsi sul valore probatorio del modello di constatazione amichevole.  

Dopo aver, di recente affermato con ordinanza n. 3875 del 19 febbraio scorso, commentata su questo portale (vedi: Il valore probatorio della C.A.I (o CID) nel procedimento di risarcimento del danno

)  che il Cid non ha valore di piena prova, neanche della confessione resa nello stesso dal responsabile del sinistro, ma è soggetto alla libera valutazione del giudice, nella vicenda de qua, la S.C. si esprime a favore dell'assicurato, sostenendo che se la compagnia assicurativa non riesce ad indicare circostanze rilevanti, contestando solo l'inesattezza e l'incompletezza delle dichiarazioni contenute nel modulo, il verbale firmato dalle parti fa piena prova, anche se indica un luogo diverso del sinistro rispetto a quello successivamente accertato. 

Secondo la Corte, infatti, l'errore materiale non incide sulla veridicità degli altri dati contenuti nel Cid, per cui in assenza di altre contestazioni, da parte dell'assicurazione, eccetto quelle ricadenti sulla semplice inesattezza topografica, il giudice dovrà limitarsi a valutare se il contesto probatorio risultante dal modulo sia compatibile con la dinamica del sinistro e i danni da esso prodotti e, di fronte, all'ammissione di responsabilità del danneggiante, considerare certa l'esistenza del fatto dannoso ed accogliere la domanda risarcitoria. 


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