Se portato a conoscenza dell'assicuratore per la prima volta nel corso del giudizio il modulo di constatazione amichevole ha solo valore indiziario

di Marina Crisafi - Il modulo di constatazione amichevole portato in giudizio ha soltanto valore indiziario. Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 22415/2017 depositata ieri (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un assicurato contro la propria compagnia.

La vicenda

Nella vicenda, entrambi i giudici di merito accoglievano invece l'eccezione proposta dall'assicurazione, relativamente alla tardività con cui l'assicurata aveva denunciato il sinistro, ritenendo applicabile, a proposito della tempestività della denuncia il termine di cui all'art. 1913 c.c.

Cid in causa, mero valore indiziario

La decisione però, affermano da piazza Cavour, si pone in contrasto con l'orientamento di legittimità "secondo cui la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis l'articolo 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute".

Quando, invece, hanno concluso "il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario" (cfr. Cass n. 3276/1997).

Per cui nella specie, hanno ritenuto gli Ermellini cassando la sentenza, non trova applicazione il termine perentorio ravvisato dalla corte d'appello. Parola al giudice del rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 22415/2017

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