di Licia Albertazzi  - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 8868 del 16 Aprile 2014. 

Se la clausola compromissoria è inserita soltanto nel contratto preliminare di vendita e non nel definitivo, la stessa continua a produrre i propri effetti in caso di controversia sorta in un momento successivo? 

La risposta della Cassazione è affermativa laddove venga provato in corso di causa che gli impegni assunti dalle parti con il preliminare non siano venuti meno dopo la stipula del definitivo. 

Nel caso di specie l'interessato aveva lamentato un vizio del lodo arbitrale a suo svantaggio, a suo dire emesso in extrapetizione proprio perché gli effetti della clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare sarebbero venuti meno al momento della stipula di due contratti definitivi di vendita in cui detta clausola non era stata riportata.

La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione e il caso finiva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione "la clausola compromissoria non può considerarsi né un patto del contratto preliminare di compravendita né un elemento di tale contratto: è invece un atto autonomo, a effetti processuali, anche se, insieme con il contratto preliminare, può (ma non deve) essere contenuto in un medesimo documento". 

Tale massima è ripresa da giurisprudenza costante delle Sezioni unite. Nè assurge a rango di regola assoluta il fatto che il contratto

definitivo sia da considerarsi unica fonte di diritti e obblighi tra le parti, "occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare". E' corretto il ragionamento effettuato dalla Corte d'appello circa la validità della clausola compromissoria contenuta nel preliminare e non ripetuta nel definitivo: la ricostruzione della volontà delle parti è stata effettuata in modo logico. 

In tal senso si è già pronunciata la corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 3989 del 1977.

Nella parte motiva della sentenza la Corte di Cassazione fa presente che "l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto definitivo, una volta stipulato, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il contratto voluto, non detta una regola assoluta, in quanto tale principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare (cassazione 5179 del 2001 e cassazione 7206 del 1999.

Qui sotto, in allegato, il testo integrale della sentenza.


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