di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 8877 del 16 Aprile 2014. Lo stato di adottabilità di un minore, rilevata dal Tribunale competente ai fini di protezione del fanciullo, dipende dalla valutazione dello stato di abbandono di quest'ultimo. Nel caso di specie propone ricorso la nonna paterna di una minore alla quale, a seguito di palese inadeguatezza dei genitori nel fornire le cure necessarie alla bambina, nata con una malformazione cerebrale, si era dichiarata disponibile all'affidamento. La nonna paterna ha proposto ricorso avverso la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale dei minori. Rilevava il Tribunale come l'età della donna, settantenne, non fosse idonea a garantire le cure, personali e terapeutiche, alla minore. La stessa tuttavia si opponeva affermando che la sola età non poteva essere elemento discriminante, godendo la stessa di buona salute ed essendo in grado, da sola, di evitare che le interferenze dei genitori potessero influire negativamente sulla bambina (avendo all'uopo anche cambiato residenza).

La Suprema Corte ricorda come la valutazione dello stato di abbandono debba avvenire in concreto, a prescindere dai comportamenti tenuti da ciascun genitore (o del soggetto affidatario) e più che altro in relazione alle conseguenze che tali comportamenti possono avere sullo sviluppo della sua personalità. Questa valutazione dovrà prendere in considerazione il suo vissuto, le sue caratteristiche fisiche e psichiche, la sua età e il suo grado di sviluppo attuale.

Nel caso di specie, l'età della nonna potenziale affidataria, assunta singolarmente, non è di per sé elemento fondamentale ai fini di predetta valutazione. "L'esclusione di uno di tali parenti dalla funzione assistenziale potrebbe essere solo il frutto di un giudizio negativo in ordine alla personalità dei nonni, ma non potrebbe essere giustificato solo per la loro età avanzata". Dall'esame degli atti emerge tuttavia come il giudice del merito abbia effettivamente proceduto all'esame di tutte le circostanze del caso e, solo a seguito di tale valutazione (non limitata dunque alla sola età della donna) sia giunto a pronunciarsi in ordine all'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna. La ricorrente non sarebbe stata ritenuta inidonea allo scopo sulla sola base della sua età, ma da un giudizio complessivo di possesso di ulteriori requisiti, allo stato carenti, che sono assolutamente necessari per la cura di una bambina sofferente. Il ricorso è rigettato, ma è utile comprendere il percorso logico adottato dalla Corte nel giungere a tale rigetto.


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