di Luigi Del Giudice - Non è possibile procedere nei confronti di  minorenni autori di furto aggravato di tre biciclette e danneggiamento  quando il fatto è irrilevante, cioè quando il  fatto, valutato nella sua globalità, è da ritenersi di modesta gravità, e quando la  condotta degli stessi è da ritenersi occasionale, in quanto mai  segnalati.

Sostanzialmente la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 Marzo 2014 richiama  Il D.P.R. n. 448 del 1988,  ed in particolar modo l' articolo 27, il quale  prevede una particolare causa di non luogo a procedere, nei procedimenti a carico di minorenni, quando sussistano contemporaneamente i seguenti tre requisiti: 1) che il fatto sia tenue; 2) che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale; 3) che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.

Il fatto per essere considerato tenue, deve essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale - l'allarme sociale provocato - la capacità a delinquere - le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato - le modalità con le quali il reato è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità dei processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.

Dott. Luigi Del Giudice

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