Cassazione: via libera alle "ragazzate" sempre che siano occasionali
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: via libera alle "ragazzate" sempre che siano occasionali

Non ci può essere allarme sociale per le bravate adolescenziali che tal volta si possono tollerare Le 'ragazzate' tipiche degli adolescenti no vanno quindi punite sempre che siano occasionali. Secondo la Cassazione ci sono alcune "bravate" che sono il "frutto della superficialita' adolescenziale" ma che non "destano particolare allarme sociale". Sulla scorta di tale motivazione la Corte ha respinto il ricorso della procura di di Potenza che si era opposta alla dichiarazione di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" nei confronti di un 16enne che si era messo a bucare le ruote di una macchina con un coltello di 15 centimetri. Per l'accusa la condotta del ragazzo "non poteva dirsi irrilevante" e andava quindi punita. Di diverso avviso la suprema Corte che con sentenza n.32692/2010 ha respinto le richieste della Procura evidenziando che che la decisione di non luogo a procedere e' "corretta e immune da vizi di legittimita'".

Altre informazioni su questa sentenza

Nella parte motiva della sentenza la corte annota che "il fatto, valutato nella sua globalita', deve ritenersi una vera e propria ragazzata, frutto di superficialita' adolescenziale". Che le cose stiano in questo modo, e' confermato dalla circostanza che il ragazzo, che non era mai stato segnalato, "aveva appena compiuto sedici anni, ed il reato commesso in se' non pare che abbia provocato un particolare allarme sociale". Giusto, dunque, non punire la 'ragazzata', "fatto di lieve entita'". Piu' in generale, gli 'ermellini' ricordano che le bravate che vanno 'graziate' devono avere come requisiti "la tenuita' del fatto" e "il comportamento occasionale del minore". Inoltre, si deve tenere conto del fatto che la finalita' del processo penale minorile e' "improntata piu' al recupero della devianza minorile che alla repressione" e quindi va evitato "l'ulteriore corso del procedimento che pregiudichi le esigenze educative del minorenne".


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