di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7698 del 2 Aprile 2014. 

Fino a che punto gli elementi probatori raccolti in giudizi diversi, concernenti le medesime parti o tra queste e altri soggetti, possono essere raccolti dal giudice per formare il proprio convincimento nell'ambito di uno specifico procedimento? 

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, il giudice del merito, dovendo pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale, ha utilizzato gli elementi di prova concernenti la dinamica del sinistro già acquisiti nell'ambito di un altro procedimento incardinato presso altra sezione della Corte d'Appello. 

Il ricorrente, terzo trasportato di un motoveicolo, aveva infatti dapprima esperito azione di risarcimento avverso il conducente dell'altro veicolo, per poi, qualche anno dopo, convenire in giudizio anche gli eredi del defunto conducente del motoveicolo. Il giudice di primo grado rigettava la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazioni, mentre la Corte d'appello riformava la sentenza considerando la sentenza precedente, prodotta dall'interessato, quale prova documentale idonea a stabilire l'an debeatur nonché ad interrompere la prescrizione. La condanna al risarcimento complessivo risulta tuttavia inferiore rispetto a quanto statuito nella prima decisione; l'interessato propone quindi ricorso in Cassazione.

Nella sentenza in commento emerge una questione in particolare: quale la valenza dell'elemento probatorio mutuato da altro processo affine? La Corte d'appello, richiamandosi ad esso, risulta vincolata a decidere in modo analogo rispetto a quanto già in precedenza statuito? 

Per prima cosa occorre rilevare che l'operazione svolta dal giudice del merito, in assenza di specifici divieti di legge, sembrerebbe corretta, ma l'elemento introdotto nel processo in oggetto non può avere efficacia qualificata: la ricostruzione del fatto dovrà essere considerato alla pari di un documento liberamente apprezzabile e utilizzabile

Ne risulta che tali elementi probatori costituiscono "oggetto di autonoma valutazione (…) dei fatti sottoposti alla sua cognizione" non risultando il giudice del merito vincolato in alcun modo al rispetto di quanto già statuito in altra sede processuale, conservando intatta la propria facoltà di libero convincimento, a patto che la propria decisione sia adeguatamente motivata

Qui sotto il testo della sentenza.


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