Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22514 del 23 Ottobre 2014

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22514 del 23 Ottobre 2014

La sentenza in oggetto fornisce diversi spunti di riflessione; tra questi vorrei evidenziare quelli più rilevanti rimandando per ilresto al testo della sentenza qui sotto allegata. 

Nel ricostruire la dinamica fattuale connessa al sinistro stradale il giudice deve apprezzare i seguenti elementi: la condotta dei conducenti dei veicoli; la sussistenza di eventuale colpa in capo a ciascuno e la sua graduazione; accertamento della sussistenza di rapporto di causalità tra il comportamento dei soggetti e l'evento dannoso. 

Se, a seguito di tale valutazione, il giudice del merito non perviene a soluzione univoca, egli dovrà applicare il principio di cui all'art. 2054 cod. civ. relativamente alla presunzione di pari responsabilità.

Nel caso di specie, oltre alla circostanza che la dinamica del sinistro stradale non fosse chiara, è stato accertato che la vittima del sinistro - conducente del motoveicolo - non indossasse il casco

La sentenza affronta quindi un'altra interessante questione, quella dell'obbligazione solidale applicata al rapporto tra diritto al risarcimento dei genitori nei confronti della figlia minorenne. La Cassazione richiama due opposte soluzioni fornite nel tempo sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza - quella del vincolo di solidarietà e quella di cui all'art. 1227 cod. civ. - scegliendo come prevalente l'interpretazione relativa alla diminuzione del risarcimento spettante agli esercenti potestà correlata alla percentuale di concorso di colpa imputato alla figlia; il risarcimento del danno spettante ai familiari è qualificato come "danno riflesso".


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