di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5215 del 5 Marzo 2014. L'azione di reintegrazione, prevista dall'art. 1168 codice civile, è strumento processuale a disposizione di possessore e proprietario al fine di ristabilire, sia di fatto che di diritto, il proprio controllo sulla cosa. Nel caso in oggetto tale azione è esercitata dal condominio nel suo complesso nei confronti di uno dei condomini, proprietario di unità immobiliare posta al piano terra, il quale aveva indebitamente installato un cancello di ferro che di fatto limitava il libero accesso agli altri condomini. Secondo il condominio, a nulla valeva la circostanza che lo stesso avesse promesso di consegnare - consegna che poi non si era concretizzata - copia delle chiavi del cancello a tutti gli altri condomini. La domanda del condominio veniva accolta sia in primo che in secondo grado, poiché proposta tempestivamente. Avverso la statuizione d'appello l'interessato proponeva ricorso in Cassazione.


Il ricorrente contesta che la sua azione potesse consistere in un vero e proprio spoglio: la consegna delle chiavi avrebbe infatti dimostrato il contrario. La Suprema Corte tuttavia ricorda come, ai fini dell'esercizio dell'azione di spoglio, sia sufficiente avere la detenzione della cosa, non necessariamente il possesso vero e proprio. L'animus spoliandi dipende non tanto da una congettura giuridica quanto da una situazione sostanziale; e, secondo il giudice del merito (il quale ha correttamente motivato la propria decisione) le prove prodotte in corso di causa hanno sicuramente dimostrato tale circostanza.

"È, infatti, passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'articolo 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto in continenti, vale a dire nell'immediatezza di un subito e illegittimo attacco al proprio possesso". Il ricorso è rigettato.


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