Il marito che cambia la serratura per lasciare la moglie fuori commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Avv. Barbara Pirelli |

Il marito che cambia la serratura per lasciare la moglie fuori commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
Quando in una coppia tira aria di crisi l'abitazione familiare più che un accogliente rifugio può diventare una prigione soffocante e la prima idea che può saltare in mente e' quella di allontanarsi o, magari, di fare in modo che sia l'altro a non tornare più.
Nel primo caso di rischiano conseguenze anche penali e civili: il reato di abbandono del tetto coniugale non esiste più come reato autonomo ma la condotta dell'allontanamento dal domicilio domestico potrebbe integrare il reato di cui all'art. 570 del codice penale rubricato come "violazione degli obblighi di assistenza familiare); sotto il profilo civilistico si rischia poi l'addebito della separazione se l'allontanamento non è giustificato da validi motivi.
Sta di fatto che impedire all'altro coniuge di rientrare nell'abitazione cambiando la serratura può integrare gli estremi del reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" così come previsto dall'art. 392 c.p.
La vicenda finita sotto la lente di ingrandimento della Corte vede come protagonista un marito che in primo grado e poi in appello era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 392 c.p., per aver sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo l'accesso alla moglie.
L'uomo avverso la decisione della Corte territoriale proponeva ricorso in Cassazione ma la Suprema Corte ,con la sentenza n. 4137 del .29/01/2014 ,rigettava il ricorso confermando la decisione dei giudici di secondo grado.
L'uomo in sua difesa aveva sostenuto che il cambio della serratura era stato determinato dal malfunzionamento della stessa e che la moglie si era allontanata spontaneamente dall'abitazione comunicandogli l'intenzione di separarsi.
Secondo la Cassazione la Corte d'Appello aveva correttamente ravvisato l'applicabilità al caso di specie del reato di cui all'art. 392 c.p. perché sostituendo la serratura della casa familiare, della quale era comproprietaria la moglie dell'imputato, aveva impedito volontariamente l'ingresso della donna. Inoltre, l'accesso alla moglie era stato negato anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine chiamate dalla stessa donna. In merito alla lite esistente sull'abitazione in comproprietà dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la donna ben tre mesi prima, cioè quando aveva comunicato l'intenzione di separarsi, aveva chiesto al marito di lasciarle l'uso della casa coniugale, ma l'uomo aveva ignorato la richiesta costringendola ad abitare a casa dei propri genitori.
Per tutti questi motivi, gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In buona sostanza, nel caso di crisi coniugale conviene sempre tenere a freno la propria impulsività evitando ad esempio di cambiare la serratura per impedire il rientro del coniuge nell'abitazione; in casi simili, più che un dispetto si commette un vero e proprio reato.

Vai al testo della sentenza n. 4137/2014

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 4137 / 2014
- omissis -

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 12.7.2012 la Corte di appello di Catania – a seguito di gravame interposto dall’imputato D.M.G. avverso la sentenza emessa il 25.10.2007 dal Tribunale di Catania – ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 392 c.p., per aver sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo l’accesso alla moglie, condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo:

2.1.violazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 392 c.p., in assenza del presupposto della contesa intorno alla titolarità o all’esercizio del preteso diritto al momento della sostituzione della serratura dell’abitazione, posto che era stata la stessa P. a lasciarla e presentare ricorso per separazione e, l’imputato,inoltre, abitava l’appartamento al momento del fatto.

Ancora, difetta la sussistenza del dolo risultando provata la sostituzione della serratura in ragione del suo malfunzionamento e risultando un breve lasso temporale tra la sostituzione ed il successivo tentativo di accesso della moglie dell’imputato.

2.2. Violazione dell’art. 533 c.p.p., comma 1, in ragione dei rilievi mossi in precedenza che non consentivano il superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato.

2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità che si è limitata a considerare come elemento sintomatico della contesa la separazione in atto tra i coniugi senza considerare la volontà del D.M. di riavere in casa la moglie e le effettive ragioni della sostituzione per malfunzionamento.

2.4. mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, censurando di erroneità il giudizio fondato sulla reiterazione della condotta, considerando l’unicità dell’episodio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primi tre motivi sono genericamente ripropositivi di questioni di fatto precluse in questa sede di legittimità, laddove la Corte territoriale ha correttamente giustificato l’affermazione di responsabilità considerando la sostituzione della serratura della casa familiare, della quale era comproprietaria la moglie dell’imputato, volta ad impedire alla donna l’accesso alla abitazione medesima. Accesso che non fu consentito neanche dopo l’intervento delle forze dell’ordine chiamate dalla stessa donna. Del tutto logicamente la sentenza ha escluso la rilevanza dell’assunto difensivo secondo il quale la sostituzione fu operata dall’imputato per un malfunzionamento, osservando che della sostituzione non era stata data comunicazione alla moglie alla quale neanche erano state fornite le nuove chiavi. Quanto al presupposto della contesa esistente sull’abitazione, la Corte di merito ha correttamente osservato – con ricostruzione in fatto incensurabile in questa sede – che la donna ben tre mesi prima dei fatti, all’atto della sua decisione di separarsi dal marito, gli aveva chiesto di lasciarle l’uso della casa coniugale, ma l’uomo aveva negato accesso alla richiesta .costringendola ad abitare a casa dei propri genitori.

Inconferente è la deduzione relativa al possesso dell’abitazione da parte dell’imputato, posto che lo stesso potere di fatto spettava alla donna comproprietaria, che in alcun modo vi aveva rinunciato.

5. Il quarto motivo è inammissibilmente volto a censurare l’esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito, nella specie esercitato senza vizi logici e giuridici sulla base della pervicace condotta dell’imputato nella volontà di escludere la donna dalla casa coniugale.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014.


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