La particolare tenuità del fatto, comunque, salva la moglie incensurata dalla condanna per violenza privata per aver impedito al marito di entrare

di Lucia Izzo - Commette reato di violenza privata il coniuge che cambia la serratura di casa prima della separazione, impedendo all'altro di accedervi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, nella sentenza 25626/2016 (qui sotto allegata), accogliendo parzialmente il gravame proposto da una moglie, condannata a 15 giorni di reclusione per violenza privata per aver sostituito la serratura della porta d'accesso alla casa coniugale non facendo così entrare il marito, nonostante in sede di separazione avesse assegnato l'abitazione ad entrambi. 


Il reato ex art. 610 c.p. si è manifestato poichè la donna, con violenza, consistita nella sostituzione della serratura della porta di accesso alla casa coniugale, aveva impedito all'ex marito di accedere all'abitazione

Nonostante la Corte d'Appello le avesse concesso le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione in relazione alla condanna, la ricorrente, in sede di legittimità, richiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., concessagli dagli Ermellini. 


I giudici di Cassazione precisano che il reato di cui all'art. 610 c.p. deve ritenersi integrato, poiché, nella fattispecie concreta, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Si tratta di un principio già ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in un caso relativo a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale.


Tuttavia, la richiesta di applicazione del 131-bis c.p. va accolta in quanto la pena è stata inflitta nel misura minima edittale e l'imputata ha usufruito della sospensione condizionale della pena e della non menzione proprio in relazione alla riscontrata tenuità della offesa, dello stato di incensuratezza e della occasionalità della condotta. 


Su tali presupposti, la Corte sceglie di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e salva la donna dalla condanna per particolare tenuità del fatto. 



Cass., V sez. pen., sentenza 25626/2016

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