Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 4 dicembre 2013 - 12 febbraio 2014, n. 3207.

 

«E invero, come è stato più volte affermato da questa Corte, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 20-4-2007 n. 9523; Cass. 20-5-2004 n. 9631; Cass. 1-3-2002 n. 3009). La consulenza grafologica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28-4-2005 n. 8881; Cass. 29-1-2003 n. 1282; Cass. 11-6-1991 n. 6613)».

Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3207 del 12 febbraio 2014. Sentenza pronunciata al termine di un procedimento instaurato per la condanna, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.

Le parti, eredi del sottoscrittore del citato preliminare, lamentavano che la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'Appello, avesse ritenuto provata l'autenticità della sottoscrizione apposta dal loro ascendente, sulla base della deposizione testimoniale resa dall'avv. (…) che dichiarava di aver personalmente redatto la scrittura, raccogliendo le firme dei contraenti, apposte in sua presenza; ed, escludendo, in tal modo, la necessità di ricorrere ad indagini grafologiche sul documento, come in atti formalmente richiesto.

Sul punto la pronuncia della Cassazione.

Dott.ssa Sabrina Caporale - sabrinacaporale87@gmail.com - tel. 329/3837427
Altri articoli della Dott. Sabrina Caporale

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: