Per la Cassazione basta che emerga il persistente interesse della parte a far valere l'autenticità del documento disconosciuto

di Valeria Zeppilli - La scrittura privata è un documento che, da un lato, è l'emblema della libertà negoziale delle parti, ma che, dall'altro lato e proprio in ragione di ciò, si rivela vulnerabile dal punto di vista probatorio. Ogni parte, infatti, ha la facoltà di disconoscere la propria sottoscrizione in un giudizio civile, così obbligando l'altra parte a chiedere la verificazione del documento.

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A tale ultimo proposito, risulta particolarmente interessante la sentenza numero 16383/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), con la quale la sezione lavoro ha affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non deve necessariamente essere esplicita ma può essere anche implicita.

Ad esempio, si pensi al caso in cui chi ha interesse a far valere l'autenticità di un documento insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone proprio tale autenticità: in tal caso l'istanza di verificazione risulta proposta senza che siano necessarie la formale apertura di un procedimento incidentale o l'assunzione di specifiche prove, purché gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per giungere a una pronuncia al riguardo.

Scrittura privata: no ai formalismi

I giudici, così decidendo, si sono adeguati a un orientamento ormai conforme che tende a eliminare ogni formalismo sia nella proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, che nei suoi effetti.

Di conseguenza, una simile istanza può essere decisa anche solo mediante prove testimoniali o attraverso la comparazione del documento con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla stessa parte fatta senza ricorrere a una consulenza tecnica.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha quindi confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto che l'istanza di verificazione della sottoscrizione di un verbale di conciliazione fatta in sede sindacale fosse stata adeguatamente presentata, considerata la persistente volontà della parte di avvalersi della scrittura disconosciuta, che emergeva dalla richiesta di ascoltare come testimone il sindacalista che aveva sottoscritto il verbale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 16383/2017
Valeria Zeppilli

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