- Dott. Emanuele Mascolo - La Corte di Cassazione ha messo un freno all'utilizzo strumentale di stratagemmi finalizzati ad farsi pagare indebitamente indennità di avviamento per disdetta del locatore.

Il caso esaminato dalla suprema corte con sentenza numero n. 1763/2014 Si riferisce al titolare di un esercizio commerciale, che aveva trasferito la sua attività in alcuni locali adiacenti ed era rimasto però in attesa di una formale disdetta del contratto da parte del proprietario dei vecchi locali.

L'operazione era stata chiaramente strumentale a poter conseguire il pagamento dell'indennità di avviamento. 

Il Tribunale di Parma, aveva accolto la domanda attorea, mentre la Corte di Appello di Bologna aveva negato l'indennità di avviamento al conduttore. Il caso è poi giunto nelle aule della Suprema Corte di Cassazione, per violazione degli art. 34 e 35 legge 27 luglio 1978 n. 392, 2697 cod. civ., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La cassazione ha ricordato che sulla base di quanto dispongono gli articoli 34 35 della legge 392 del 1978, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale va corrisposta "in ogni caso di cessazione del rapporto per disdetta

del locatore, sempre che alla data della cessazione permangano i requisiti a cui le citate norme di legge subordinano la corresponsione dell'indennità: che permanga, cioè, non tanto l'utilizzazione di fatto del bene da parte del locatore, quanto il suo diritto di continuare a svolgervi l'attività prevista dal contratto di locazione, ed in particolare un'attività che comporti il contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori." 

Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che nel caso di specie non vi è stato un ampliamento della sede originaria fino a ricomprendervi nuovi locali acquistati. Vi è stato piuttosto uno spostamento ufficiale dell'attività (oggetto del contratto) in altri locali separati e diversi.

Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour si è fatto notare che lo spostamento in altri locali aveva richiesto anche il rilascio di un'apposita autorizzazione amministrativa con la restituzione della precedente.

È per questo che da quella data nei locali oggetto del contratto di locazione deve considerarsi ufficialmente cessata l'attività e così "anche il protrarsi del contatto diretto con il pubblico, a cui è condizionato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dell'avviamento."

Dott. Emanuele Mascolo
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