di Licia Albertazzi - Contratto di somministrazione di energia elettrica: Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 26354 del 25 Novembre 2013.

Quali sono le fonti normative di riferimento e quali obblighi gravano sull'impresa italiana operante in regime di monopolio?

Il ricorrente sostiene di essere ormai l'unico utente, nell'area delimitata, con medesime caratteristiche delle altre parti contrattuali (gestori di alberghi) a fornire a titolo di comodato d'uso un locale adibito a cabina elettrica. Gli altri utenti, stipulanti contratto di fornitura elettrica in epoca successiva, usufruiscono del servizio senza più necessità di tale locale. Chiede l'albergatore che l'Enel rilasci tale locale, essendo venuta meno la causa stessa del comodato, e che inoltre l'azienda corrisponda al proprietario una somma a titolo di risarcimento del danno.

La domanda di risarcimento del danno proposta dall'albergatore viene accolta in primo grado, ma l'appello dell'Enel nega tale risarcimento. Il privato si rivolge quindi alla Suprema Corte. Dopo aver ricostruito le basi storico-normative dei poteri e degli oneri gravanti sulle aziende operanti in regime di monopolio, la Cassazione individua una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 1232 del 23/01/2004) la quale, mutando l'orientamento allora consolidato, ha affermato che "l'obbligo di legge di cui all'art. 2597 c.c. è espressamente riferito alla stipulazione, cioè al momento genetico del contratto

. (…) Della fase di esecuzione del contratto, dopo la sua doverosa conclusione secondo le condizioni praticate dal monopolista alla generalità degli utenti, non si occupa più né l'art. 2597 c.c., né altra disposizione codicistica".

La particolarità di tale situazione consiste appunto nelle caratteristiche del contratto

di somministrazione elettrica, qualificato come contratto di durata, "caratterizzato dall'unicità del contratto ma funzionalmente costituito non già da un'unica prestazione, ma da una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo del tempo, del bisogno del creditore". Nell'ipotesi di specie si configurerebbe un nuovo momento genetico, dettato appunto dalla particolarità propria del contratto di somministrazione, che avrebbe dovuto ipso iure adeguare tutti i contratti qualificati come simili già in essere nella zona interessata. Onde deriverebbe una violazione del principio di uguaglianza, imposto per legge, con conseguente fondamento di pretesa di risarcimento del danno. Risarcimento che nello specifico dovrà essere quantificato dal giudice del merito. Per questi motivi il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte: "il mutamento della disciplina giuridica interferente sui singoli contratti di utenza/somministrazione (nella specie di energia elettrica), in quanto derivante da fonte legittimata e idonea ad integrare il regolamento contrattuale tramite il meccanismo previsto dall'art. 1339 c.c., introduce un nuovo momento genetico del rapporto di utenza/amministrazione (in relazione al segmento contrattuale oggetto della clausola integrativa o sostitutiva ex art. 1339 citato) che segna anche un nuovo momento genetico dell'obbligo di parità di trattamento, in forza del quale il monopolista è tenuto, ove specificamente richiesto dall'interessato, ad applicare uniformemente, in situazioni omogenee, a tutti i consumatori le medesime nuove condizioni generali di utenza/somministrazione".


Fonti normative di riferimento: art. 2597 codice civile (obbligo di contrarre nel caso del monopolio); art. 1339 codice civile (inserzione automatica di clausole); art. 1341 codice civile (condizioni generali di contratto); art. 1342 codice civile (contratto concluso mediante moduli o formulari); Legge n. 1643 del 6 Dicembre 1962 (sulle modalità di erogazione dell'energia elettrica).



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