La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013, ha affermato che "non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l'inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa".

Il caso preso in esame dai giudici di legittimità vede come protagonista un dipendente che, nei giorni in cui era stato assente per malattia ed infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate effettuate da una agenzia investigativa privata all'esterno del pubblico esercizio (birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie.

La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta la ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di primo grado; il dipendente nel ricorso per Cassazione si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto di non aveva mai svolto, nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore di terzi e che egli si era limitato a dare un aiuto alla moglie in compiti come versare la spazzatura nei cassonetti o raccogliere i mozziconi di sigaretta dal piazzale esterno con la scopa e la paletta che non potevano considerarsi come una "attività lavorativa" e non avevano comportato alcuno sforzo fisico pregiudizievole per la salute. Si duole anche del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non poteva trattarsi di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsiva essendo lo stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.

La Suprema Corte, ricordando che "il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto" osserva che, "nella specie, il ricorrente ha incentrato le proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dal medesimo svolti presso il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appurato dai giudici di merito, nel versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull'autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all'interno del locale - dato, quest'ultimo desunto, con accertamento presuntivo, dall'indizio ritenuto significativo dell'utilizzo da parte del R. di guanti) nell'ambito di una vera e propria attività lavorativa mentre non è stata interessata dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituente il nucleo centrale della decisione impugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianza causale, che il comportamento del R., caratterizzato da un impegno fisico interessante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto un'incidenza peggiorativa sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per la quale egli si era assentato dal lavoro." Anche il mero pericolo - ribadiscono i giudici del Palazzaccio - di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell'infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la condotta tenuta dal dipendente.

Nel comportamento del lavoratore - si legge nella sentenza - "il quale avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, era effettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario. Dunque, nella corretta prospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, il giudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, ha esattamente tenuto conto della "prova positiva" della incompatibilità tra l'attività svolta dal R. e la malattia derivante dall'infortunio."


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