di Luigi Del Giudice - La Corte di Cassazione con sentenza 42667 del 17 Ottobre 2013 ribadisce che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottoposizione dell'indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254374).
Inoltre è da considersi tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., allorchè la parte, invece di sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (cfr. Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04, n. 19100/11, n. 14873/12).
Orbene, nel caso di specie non avendo l'imputato formulato l'eccezione in questione nei termini sopra specificati, pur avendone avuta la possibilità immediatamente dopo il compimento dell'atto, in occasione della redazione da parte della P.G. del verbale di identificazione, ritiene il P.G. ricorrente che la nullità si è sanata, con la impossibilità per il giudice di rilevarla di ufficio.
Ciò detto, va premesso che le nullità di cui all'art. 180 c.p.p. sono definite "intermedie" perchè mutuano parte della disciplina delle nullità assolute (art. 179) e parte di quella delle nullità relative (art. 181). Con le prime ha in comune la possibilità della rilevabilità di ufficio; con le seconde, le limitazioni temporali per la deducibilità di parte, sebbene con termini preclusivi diversi.
 

Luigi Del Giudice
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