di Licia Albertazzi - L'art. 2740 del codice civile esprime uno dei principi generali alla base dell'intero sistema normativo: quello per cui il debitore è chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte con i propri beni presenti e futuri. Tuttavia la legge, agli articoli 514 (cose mobili assolutamente impignorabili), 515 (cose mobili relativamente impignorabili) e 516 (cose pignorabili in particolari circostanze di tempo) c.p.c., pone limiti ben precisi alla pignorabilità dei beni. Ciò al fine di tutelare al meglio le esigenze sia del creditore che del debitore, di modo che, in situazioni particolari, gli interessi contrapposti trovino un comune equilibrio. Inoltre, nel caso in cui il pignoramento ricada su beni facenti parte di una comunione legale, occorre previamente verificare che non vi siano circostanze ostative al pignoramento stesso, come, ad esempio, il fatto che il bene pignorato non sia idoneo a ricadere in comunione.

Nel caso specifico, ci si chiede se possa risultare pignorabile il personal computer acquistato dal coniuge non debitore in regime di comunione legale dei beni. In questo caso ci si trova di fronte a due questioni distinte:

  • Il pc acquistato dal coniuge estraneo al debito rientra nella comunione dei beni?

  • E, se sì, il pc in quanto tale è pignorabile?

In primo luogo, occorre far riferimento alle modalità di acquisto del pc: se comprato in costanza di matrimonio, il coniuge non debitore dovrebbe dimostrare di aver acquistato lo stesso utilizzando fondi propri nonché provare che il pc è stato - ed è - utilizzato soltanto per motivi strettamente personali e, proprio per questo (oltre che per la natura del bene stesso) l'uso per l'altro coniuge ne sarebbe precluso. Nel caso in cui in concreto il pc costituisca un oggetto personalissimo - dunque, per lo stesso motivo, nemmeno rientrante nell'ambito della comunione legale - sarebbe assolutamente impignorabile anche ex art. 514 c.p.c. Occorre tener presente che la categoria di beni di cui all'articolo appena citato è tassativa, cioè non suscettibile di interpretazione analogica.

In riferimento alla seconda problematica, mancando la prova di cui sopra, occorrerà valutare se tale strumento sia utilizzato per scopi personali oppure sia strettamente indispensabile per l'esercizio di un mestiere o di una professione (ex art. 515 co3 c.p.c.); in questo secondo caso, la pignorabilità potrebbe risultarne esclusa oppure limitata ad un quinto del valore totale del bene.

Nel caso in cui non si verifichi alcuna delle precedenti ipotesi il bene colpito dal pignoramento sarà sottratto alla comunione dei beni sarà venduto nella sua interezza e la metà del suo valore riservata al coniuge avente diritto.



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