Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 5/11 gennaio 2004), ha reso noto di aver ordinato a una Banca (che offre servizi on line) l'adozione di rigorose misure di sicurezza. La questione aveva preso piede da una denuncia di un cliente di servizi e- bancking che involontariamente aveva avuto accesso a informazioni riservate (numeri di conti correnti e carte di credito, operazioni bancarie, bonifici, emolumenti, assegni, titoli, polizze assicurative) relative ad altri ignari correntisti. A seguito di accertamenti del Garante, era emerso che la Banca non aveva adottato le misure minime di sicurezza previste dalla normativa, in grado di ridurre il rischio di accesso non autorizzato ai dati personali da parte di terzi su reti telematiche (art.3, comma 1, lett. b) del d.P.R. 318/1999).
L'Autorià, dopo aver dichiarato di aver predisposto la comunicazione degli atti alla Magistratura, ha indicato quelle che sono le diverse misura di sicurezza che la banca dovrà ora adottare. Tra le più importanti troviamo l'utilizzo di una o più parole chiave per l'accesso ai dati da fornire al personale della banca incaricato, all'uso dei dati personali, l'attribuzione a ciascun cliente abilitato ai servizi di Internet banking, di un codice identificativo personale per le consultazioni telematiche.
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