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Avv. Nicola Traverso - La prosecuzione dei contratti pendenti durante la procedura di concordato preventivo può rappresentare in alcuni casi un ostacolo al processo di riorganizzazione dell'impresa. A seguito delle recenti riforme, la legge fallimentare prevede quindi all'art. 169 bis, comma 1, seconda parte, la possibilità di chiedere, unitamente al ricorso per concordato preventivo (o anche in corso di procedura), la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso1. In altri termini, ogni qual volta il debitore, per rispettare l'impegno contrattuale precedentemente assunto, fosse costretto ad esporsi a costi maggiori rispetto ai benefici, egli potrebbe chiedere di essere definitivamente o temporaneamente liberato dagli obblighi assunti.
In mancanza di espresse ipotesi di esclusione, la sospensione dei contratti in corso deve quindi ritenersi applicabile anche in caso di istanza di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6 l.fall.
Al contrario, in caso di preconcordato non si applica la prima parte del comma 1 dell'art. 169 bis, riguardante lo scioglimento dei contratti (ammissibile esclusivamente in situazioni particolari e a fronte di una disclosure pressoché totale riguardo al tipo di concordato che verrà presentato), poichè gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva contrasterebbero con la stabilità di una decisione irreversibile sulla sorte dei contratti.

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A riguardo si è pronunciato di recente il Tribunale di Udine con decreto del 25/9/2013, che ha chiarito due aspetti di particolare rilievo. In primo luogo, si è stabilito che, al fine dell'accoglimento della richiesta, il debitore deve fornire gli elementi di fatto e di diritto utili a consentire al Tribunale (o al Giudice Delegato) di apprezzare l'utilità della sospensione (o dello scioglimento) dei contratti rispetto al contenuto della proposta e del piano in corso di definizione. In secondo luogo, il Giudice friulano ha chiarito che la sospensione del contratto in corso di esecuzione prevista dall'art. 169 bis l.fall. è uno strumento idoneo ad evitare, per il periodo di tempo concesso, la risoluzione dei contratti che non siano già stati risolti in precedenza2.

Sul tema è intervenuto qualche giorno prima anche il Tribunale di Vercelli con decreto del 19/9/2013, con cui ha autorizzato la società debitrice a sospendere solo i contratti bancari di factoring e di garanzia a seguito di ricorso per concordato preventivo. Il Tribunale ha invece stabilito che non può trovare accoglimento l'istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo stipulati e adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di preconcordato, non potendo gli stessi essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito pecuniario disciplinato dall'art. 55, l.fall. in forza del richiamo disposto dall'art. 169, l. fall.3
Il Tribunale si è mosso dal presupposto per cui, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, va ammessa l'applicabilità della sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis l.fall. anche nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva. Al contrario, ha ritenuto che non sia possibile lo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile solo in determinate situazioni: tale decisione determinerebbe effetti irreversibili, scarsamente compatibili con l'esigenza di contemperare la crisi di impresa attraverso il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori, nonché con gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva.
Su tali presupposti, il Tribunale ha disposto la sospensione per il termine massimo di 60 giorni dei contratti bancari, di factoring e garanzia, analiticamente elencati nell'istanza, ed ha rigettato l'istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo.

Le decisioni riportate confermano dunque un orientamento che pare consolidato e maggioritario nella recente giurisprudenza di merito4, e che risolve positivamente la questione dell'applicabilità dell'art. 169 bis l.fall. anche ai concordati preventivi con riserva.

Avv. Nicola Traverso

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Art. 169 bis, comma 1, l. fall.: "Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta". L'articolo è stato introdotto ex novo dal d.l 83/2012, conv. l. 134/2012. Il comma 2 prevede che in tali casi il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, e che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
2 Nel caso di specie, la sospensione del contratto di locazione di immobili era stata ritenuta strumento idoneo alla conservazione del rapporto per il tempo necessario alla cessione del ramo di azienda.
3 Con motivazione sostanzialmente sovrapponibile, Tribunale di Monza, decreto del 26/1/2013, ha escluso la natura di contratto pendente riguardo al mutuo, quando il mutuante abbia già adempiuto alle sue obbligazioni e rimanga ineseguita solo la prestazione restitutoria in capo al mutuatario.
4 Tra le molte, si citano: Tribunale di Vicenza, decreto del 20/6/2013 (secondo il Giudice Delegato in questo caso l'art. 169 bis è inapplicabile ai contratti di mutuo e anticipazione bancaria, mancando la reciprocità sinallagmatica delle prestazioni ineseguite); Tribunale di Bergamo, decreto del 7/6/2013 (Questo provvedimento però è stato reso sull'unico presupposto della ritenuta convenienza per la massa dei creditori, in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring); Tribunale di Bologna, decreto del 26/4/2013 e Tribunale di Piacenza, decreto del 5/4/2013.

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