- Sono in corso i lavori per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per definire i parametri unici circa la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psico-sica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.
Sullo schema del decreto si è espresso, in sede consultiva, il Consiglio di Stato, esprimendo alcune considerazioni, volte ad evitare il rischio che eventuali scostamenti del testo dai criteri stabiliti nei predetti articoli del Codice, provochino confusione o la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato segnala un'incongruenza tra i parametri indicati nel decreto e quelli riportati in particolar modo nell'art. 138, comma 2, lettera c. (progressione dei coefficenti moltiplicatori) e del l'ar t.139, comma 6 (coefficenti stabiliti in misura crescente, ma non in misura proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità) così come previsto dal Codice del la Assicurazioni. La definizione di tali aspetti sarà oggetto di attenta verifica.
Le critiche
1. Molte associazioni di consumatori e dei familiari delle vittime di
incidenti stradali, ritengono tale provvedimento fortemente lesivo del diritto
di ottenere un dignitoso e giusto risarcimento dei danni subiti. Una notevole
riduzione dell'ammontare dei risarcimenti al solo danno biologico standard,
lamentando come nelle tabelle contenute nello schema di decreto del Presidente
della Repubblica si realizzi, un mero indennizzo che non garantisca appieno il
meccanismo del risarcimento.
2. La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011
n. 12408, ha defnito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più
congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori
risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il
risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio
nazionale. Tale orientamento è stato, poi, ulteriormente confermato dalle
sentenze Cassazione Civile Sezione III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cassazione
Civile Sezione III, 11 maggio 2012, n. 7272, nonché dall'ordinanza 4 gennaio
2013, n. 134. “Ipse dixit” Sono in corso i lavori per l'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica, in attuazione degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per
definire i parametri unici circa la quantificazione dei risarcimenti per le
menomazioni all'integrità psicofsica di lieve entità e di quelle comprese tra
dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad
ogni singolo punto di invalidità. Sullo schema del decreto si è espresso, in
sede consultiva, il Consiglio di Stato, esprimendo alcune considerazioni, volte
ad evitare il rischio che e ventuali scostamenti del testo dai criteri stabiliti
nei predetti ar ticoli del Codice, provochino confusione o la disapplicazione
della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda
risarcitoria. Il Consiglio di Stato segnala un'incongruenza tra i parametri
indicati nel decreto e quelli riportati in particolar modo nell'art. 138, comma
2, lettera c. (progressione dei coefficenti moltiplicatori) e del l'ar t.139,
comma 6 (coefficenti stabiliti in misura crescente, ma non in misura proporzionale
all'aumento della percentuale di invalidità) così come previsto dal Codice del
la Assicurazioni. La defnizione di tali aspetti sarà oggetto di attenta verifica.
LE CONSEGUENZE DISTORSIVE PER I RISARCIMENTI NON DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA)
Il Consiglio di Stato segnala, inoltre, un'altra
possibile conseguenza distorsiva derivante
dall'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici
parametrici contenuti nelle tabelle del regolamento
in questione. Infatti, isolare l'intervento normativo
alla R.C.A., causerebbe differenti trattamenti
risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia
avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o
meno, e quindi suggerisce di valutare se sia utile
promuovere una modifica legislativa che consenta
di ampliare lo spettro applicativo delle predette
tabelle parametriche.
Un altro aspetto attiene l'efficacia temporale
dell'eventuale provvedimento. Sarà necessario
chiarire se i nuovi parametri, siano da ritenersi
applicabili anche a tutte le fattispecie risarcitorie
non ancora definite, e cioè ove l'evento dannoso si
sia già verificato al momento di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il tutto, per evitare
un'applicazione temporale disomogenea sul
territorio nazionale e scongiurare possibili
controversie su tale aspetto.
In sintesi, non sembra
corretto creare due diversi
parametri di misura per i
“figli” (danni derivanti da
RCA) e per i “figliastri” (danni
derivanti ad esempio da:
Responsabilità civile verso terzi in genere da
attività aziendali, sanitarie, commerciali,
professionali, etc.).
Il Governo con la collaborazione delle
Commissioni competenti in materia, sarà
impegnato a valutare con attenzione la
problematica nel suo complesso prima di emanare
lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica contenente le tabel le per la
quantificazione del risarcimento di tali danni.
La ricerca di un equilibrio tra le lesioni dei
diritti dei danneggiati, la riduzione dei premi
assicurativi ed un' avvicinamento ai parametri
utilizzati nel resto d'Europa.
CHE DIRE SUGLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA?
Lo scopo della riforma, in discussione, è volto al riequilibrio dei valori utilizzati
negli altri Paesi europei per un'equa riorganizzazione dei fattori economici di
settore. La riduzione dei costi assicurativi per gli utenti, non sacrificando i diritti
dei danneggiati.
Dott. Roberto Paternicò