Come sappiamo dallo scorso 18 Giugno sono entrate in vigore le nuove normative condominiali (è stato addirittura riformato il Codice Civile in proposito); vorremmo con alcuni articoli fra loro correlati (a fondo pagina sono presenti i relativi link) analizzare alcuni aspetti della Riforma che riteniamo da conoscersi immediatamente da parte degli utenti.

Abbiamo sempre pensato che i Condòmini informati siano anche i migliori Condòmini, perché in grado di comprendere l'operato del proprio amministratore.

Troppe cose sono risultate "storte" a seguito della riforma; se infatti lo Stato con la medesima ha voluto tutelare il più possibile gli "utenti", quindi i Condòmini, addirittura alcuni "amministratori", che in base alla nuova normativa probabilmente non potrebbero neppure più operare, sono riusciti a rivoltare la "frittata" a loro favore (adducendo ad esempio: nomina mai più necessaria, a loro parere, ma anche impossibilità di allontanamento dell'amministratore se non previo pagamento di forti "penali" … quando è vero l'esatto contrario ..) speculando sulla scarsa conoscenza della materia da parte dei loro stessi Clienti, ma anche e purtroppo probabilmente a causa della minima o nulla conoscenza della materia anche da parte degli stessi amministratori (non sempre agenti quindi con dolo, ma spesso operanti in modo sbagliato perché non a totale conoscenza della normativa, cosa per altro tanto grave oggi per la Legge da dover essere considerati "impossibilitati ad operare", ma di questo parleremo in altra sede …). Riteniamo che tale atteggiamento debba essere "debellato" nel rispetto della stessa Riforma e che un'informativa ben calibrata, diretta e specifica possa risultare in tal senso fondamentale; inoltre diversi risvolti della normativa appaiono sicuramente da conoscersi nell'immediato e senza tergiversare da parte di tutti, come gli argomenti trattati in questo gruppo di note informative.

Saranno ben accette, per chi maggiormente interessato, richieste di informativa generale inviate al seguente indirizzo mail: csc-confabitare@libero.it riportando semplicemente la frase "desidero mantenermi informato sulla normativa condominiale", sarete così inseriti nella mail-list d'aggiornamento che comprenderà anche altre "informative" oltre a quelle che Vi proponiamo con la presente prima iniziativa, ovviamente saranno ben accettate anche eventuali domande specifiche non riguardanti gli argomenti qui trattati che potranno essere fonte di nuovi argomenti da svilupparsi in futuro.

Tantissimi risvolti della riforma risultano importantissimi per la futura vita in Condominio, ma inizieremo da alcuni particolari che probabilmente risulteranno indigesti ma che occorre conoscere da subito, soprattutto da parte di chi è abituato a NON RISPETTARE (o non potrebbe rispettare) LE SCADENZE E LE REGOLE della vita in condominio

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

Primo articolo: • Obbligo di causa nei confronti dei Condòmini morosi; • Comunicazione ai fornitori nominativi dei Condòmini non in regola con i pagamenti;

Secondo articolo: • Obbligo, da parte dei fornitori, di azione legale nei confronti dei Condòmini morosi prima di poter agire anche contro gli altri; • Ritorno esplicito della solidarietà economica fra Condòmini;

Terzo articolo: • Obbligo di comunicazione da parte di chi vende dei dati dell'acquirente (pena il pagamento delle rate sino alla stessa comunicazione); • Sanzioni sino ad 800 € per chi non rispetta il Regolamento.

Accenni alle parti del nuovo Codice Civile che andremo a toccare: il medesimo fra tante altre cose, recita:

all'Art. 1129 - Comma 9 : Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizione per l'attuazione del presente codice.

all'Art. 63 delle disposizioni d'attuazione: Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

all'Art. 70 delle disposizioni d'attuazione: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. ….

- Il nuovo Art. 1129 pone quindi l'obbligo da parte dell'amministratore di agire legalmente nei confronti dei condòmini morosi

- Il nuovo Art. 63 costringe l'amministratore a segnalare ai fornitori i NOMINATIVI DEI CONDOMINI MOROSI che impediscano eventualmente di poter saldare le fatture emesse dallo stesso fornitore

-Ancora il 63 costringe i creditori a fare causa ai soli morosi "prima" di poter agire anche contro agli altri

- E sempre il 63 pone un NUOVO OBBLIGO IN CAPO AI CONDOMINI CHE DOVESSERO VENDERE, quello di comunicare formalmente i dati dell'acquirente, sino a quel momento ANCHE CHI HA VENDUTO DOVRA' SALDARE LE RATE EVENTUALMENTE NON VERSATE DAL NUOVO PROPRIETARIO

-Il nuovo Art. 70 pone a carico di chi non rispettasse il regolamento condominiale sanzioni molto pesanti (sino anche ad 800 Euro)

Trattasi tutte, a prima vista, di "penali" veramente elevate ed a parere di alcuni ingiuste e forse anche vessatorie; ma bisogna tenere conto che il Legislatore ha agito in base ad esigenze primarie dettate da insostenibili situazioni di fatto e alla Giurisprudenza degli ultimi anni.

Per saperne di più vi invitiamo alla lettura anche dei seguenti articoli:

Obbligo di causa nei confronti dei Condòmini morosi e Comunicazione ai fornitori nominativi dei soggetti non in regola con i pagamenti (StudioCataldi.it) https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14133.asp

  Obbligo, da parte dei fornitori, di azione legale nei confronti dei Condòmini morosi prima di poter agire anche contro gli altri e ritorno esplicito della solidarietà economica fra Condòmini (StudioCataldi.it) https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14134.asp

Obbligo di comunicazione da parte del venditore dei dati dell'acquirente (pena il pagamento delle rate sino alla stessa comunicazione) e sanzioni sino ad 800 € per chi non rispetta il Regolamento (StudioCataldi.it) https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14135.asp

Conclusioni e nuovi maggiori rischi di distacco delle utenze (StudioCataldi.it) https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14136.asp

 

che, per comodità, sono anche linkati a fondo articolo


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Link correlati:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14135.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14136.asp
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14133.asp
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