di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17370  del 16 Luglio 2013. In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.

Pertanto, allorquando vi è stata allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte; principio della non contestazione dei fatti di causa) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza
16 luglio 2013, n. 17370.

Il caso riguarda un lavoratore assunto con contratto di apprendistato e successivamente licenziato per assenza ingiustificata di tre giorni, avendo simulato una malattia. La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento

contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'articolo 2119, codice civile, e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole la lavoratore.

Vai al testo della sentenza 17370/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: