di Luigi Del Giudice - "Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51 . Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio ." E' quanto disciplinato dall'articolo 612 del codice penale.
L'articolo 339 del codice penale prevede poi "…se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni".
La Cassazione con sentenza 29383 del 9 Luglio 2013, precisa che secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte stessa - Sez. 5 , 17-12-2008, n. 46528 - RV 216321 - la minaccia e' reato di pericolo, per la cui integrazione non e' richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. E' sufficiente,invece,che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per cio' solo, la sfera della liberta' morale.
Luigi Del Giudice
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