L'ordinanza della Corte di Cassazione pronunciata il 6 giugno 2013 punta a fare chiarezza sui casi di cambiamento di sesso e in particolare si occupa degli effetti che tale trasformazione ha sui vincoli matrimoniali contratti precedentemente. Il signor A. nel 2009 ha ottenuto dal Tribunale di Bologna l'autorizzazione a rettificare il proprio nome in Alessandra sull'atto di nascita in seguito all'intervento di cambiamento di sesso.

Tale modifica è stata operata dall'ufficiale di Stato Civile del comune di Mirandola (MO), ma l'anno successivo lo stesso Ufficiale ha provveduto ad annotare che in seguito a tale ordinanza cessava anche ogni effetto civile del matrimonio contratto anni prima. 

Tale annotazione è stata posta anche sull'atto di nascita della moglie (ai sensi della legge 164/1982), ma le due coniugi si sono opposte allo scioglimento coatto del matrimonio chiedendo la cancellazione delle annotazioni in quanto apposte senza i dovuti requisiti di legge e hanno proposto ricorso al Tribunale di Modena. 

La Corte emiliana ha riconosciuto la legittimità della richiesta e ha ordinato la cancellazione delle annotazioni riguardanti la cessazione del rapporto coniugale, ma il Ministero dell'Interno si è opposto e ha proposto appello presso la Corte di Bologna che gli ha dato ragione. 

Le due coniugi allora hanno presentato ricorso in Cassazione presso la prima Sezione Civile degli ermellini, presieduta dalla dottoressa Maria Gabriella Luccioli, mentre ha resistito nel controricorso il Ministero dell'Interno. Secondo le ricorrenti lo scioglimento di un matrimonio deve avvenire solo dopo il pronunciamento di una sentenza da parte del Tribunale (evento che non si è verificato), inoltre il coniuge che non ha cambiato sesso non ha espresso la propria intenzione di richiedere la cessazione degli effetti del matrimonio

Nella decisione della corte bolognese si ravvisa perciò una violazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della Costituzione. Il Ministero dell'Interno invece si opponeva citando la legge 164 del 1982 e facendo notare che che nel nostro paese non sono ammessi vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso. La Corte di Cassazione, pur ammettendo che l'illegalità delle nozze tra persone dello stesso sesso, ha chiarito che nel caso in questione il rapporto matrimoniale era preesistente e dunque sono stati lesi i diritti dei due coniugi che non avevano espresso la loro volontà di far cessare gli effetti del vincolo matrimoniale. 

Inoltre anche la Carta dei Diritti del'Unione Europea tutela i vincoli (matrimoni e unioni di fatto) anche tra individui dello stesso sesso, in quano fra essi vi è un rapporto di affettività. Per dirimere la questione sulla legittimità delle leggi che regolano i cambiamenti di sesso e i loro relativi effetti sullo stato civile, la Suprema Corte ha provveduto a trasmettere tutti gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla llegge 164 del 1982 e le sue successive modificazioni.


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