La Consulta evidenzia il contrasto tra i commi 26 e 27 della legge Cirinnà n. 76/2016, perché il primo, al contrario del secondo non lascia scelta alle parti, la sentenza di rettifica di sesso scioglie l'unione civile

Cambio sesso e unione civile

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 269/2022 (sotto allegata) dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in relazione alla legge Cirinnà n. 76/2016.

Il comma 26 della legge Cirinnà per la Corte non dà spazio a interpretazioni perché in caso di unione civile, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell'unione civile, senza possibilità di una scelta diversa, contrariamente al comma 27, che invece stabilisce che "Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

Ma perché la Consulta è giunta a questa decisione?

Perché il Tribunale di Lucca fa presente che nel giudizio in relazione al quale ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale davanti alla Corte, l'attore ha dichiarato di manifestare da tempo una disforia di genere, ossia una condizione di transessualismo per la quale lo stesso si identifica nel genere femminile, di aver contratto nel 2019 un unione civile e, nonostante il cambio di sesso, di voler conservare il vincolo convertendolo però in matrimonio, dopo l'autorizzazione all'intervento chirurgico e l'ordine all'ufficiale dello stato civile di procedere all'iscrizione del matrimonio nel relativo registro.

Solleva quindi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, co. 26, della L. 76/2016, n. 76 art. 31 co. 3 e 4-bis, del D.Lgs. n. 150/2011, come aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 5/2017 e 70-octies, co. 5, del D.P.R. 396/2000 aggiunto dall'art. 1, co. 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5/2017, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma, art. 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dalle norme presenti in materia di rettificazione di sesso e di unioni civili il remittente ha sollevato dette questioni perchè nel caso di specie i componenti dell'unione civile non potevano esprimere un consenso valido al matrimonio.

Non c'è infatti nella normativa indicazione alcuna sulla caducazione dell'unione civile con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei due e opzioni possibili dopo la caducazione stessa.

C'è quindi un contrasto tra gli i commi 26 e 27 della legge Cirinnà. Per i soggetti uniti in una unione civile, di cui uno cambi sesso le alternative sono solo il matrimonio o la registrazione della convivenza, con conseguenze negative in entrambi i casi dal punto di vista successorio in particolare.

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