di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14758 del 12 Giugno 2013. Una società cooperativa, citata in giudizio dal dipendente licenziato, ha promosso ricorso avverso la sentenza d'appello accogliente le doglianze del lavoratore e dichiarante l'illegittimità del licenziamento

, effettuato sulla base dello scarso rendimento del soggetto. Secondo la società ricorrente il giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina del licenziamento per motivi disciplinari e non la normativa inerente lo scarso rendimento. Nel settore trasporti il licenziamento per scarso rendimento fa riferimento a normativa differente rispetto al licenziamento per motivi disciplinari; in particolare, nell'assumere la propria decisione di reintegro del dipendente da parte dell'azienda, la Corte d'appello si è basata, oltre che sulla circostanza di cui sopra, anche sulla genericità delle contestazioni addotte dal datore di lavoro, inidonee a giustificare il licenziamento, nonché sulla mancata dimostrazione del danno aziendale.

 

La Suprema Corte premette"il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari è disciplinato da una normativa speciale" evidenziando gli elementi che integrerebbero lo scarso rendimento. "Lo scarso rendimento ricorre indipendentemente dalla gravità colpa, atteso che l'inosservanza di norme comportamentali rileva, nell'adozione del provvedimento, non già di per sé ma piuttosto quale fattore causale dello scarso rendimento. Non è affatto necessario dunque che ricorra un notevole inadempimento

del lavoratore, assumendo rilievo primario la valutazione complessiva della prestazione resa in relazione all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto". Inoltre, "la Corte territoriale, nel non attribuire notevole rilevanza a tali condotte, ha erroneamente valutato le risultanze processuali, non tenendo conto che le pregresse sanzioni disciplinari costituivano esse stesse fattori di scarso rendimento, incidendo negativamente sul normale espletamento del servizio".

 

Prosegue tuttavia evidenziando come il ricorrente non sia stato chiaro nella formulazione dei motivi di ricorso, confondendo a più riprese le contestazioni, sia per motivi disciplinari che per scarso rendimento. Interpretando le richieste della ricorrente la Cassazione ritiene prevalente il motivo del licenziamento per inadempimento e dopo aver ricordato che "la gravità dell'inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della non scarsa importanza, di cui all'art. 1455 cod. civ., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali".

 

La Cassazione ricorda come il suo giudizio sia di mera legittimità e che, essendo il ragionamento del giudice del merito valutato come privo di illogicità e di difetto di motivazione, avendo lo stesso ravvisato la genericità delle contestazioni addebitate dall'azienda, la Corte stessa non possa sindacare il merito della decisione. "La valutazione della gravità della condotta posta in essere dal lavoratore ai fini della sussistenza dell'ipotesi dello scarso rendimento costituisce un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria". L'evocazione della Corte del merito del licenziamento per motivi disciplinari è solo impropria, avendo la stessa motivato la propria decisione con argomentazioni rilevanti ai fini dello scarso rendimento.

Il ricorso viene dunque rigettato.

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