La Sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 3250/2003) ha stabilito che lo scarso rendimento del lavoratore, dovuto a impedimenti fisici, che siano superabili con l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro compatibili con l'organizzazione aziendale, "cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 c.c." non giustifica il licenziamento.
I Giudici del palazzaccio hanno precisato che, "in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 legge 604/66, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato dalla dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Divisione giudiziale e documentazione urbanistico-edilizia
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie





