La Sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 3250/2003) ha stabilito che lo scarso rendimento del lavoratore, dovuto a impedimenti fisici, che siano superabili con l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro compatibili con l'organizzazione aziendale, "cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 c.c." non giustifica il licenziamento.
I Giudici del palazzaccio hanno precisato che, "in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 legge 604/66, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato dalla dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti".
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