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Consulenti Lavoro: licenziabile lavoratore per scarso rendimento

Anche lo scarso rendimento va considerata una violazione del dovere di diligenza del lavoratore e per questo può configurare un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento. E' quanto spiega la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in un parere (n.16) dove chiariscono però che affinchè ciò accada il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che ciò dipenda dal negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nella sua normale prestazione. La Fondazione Studi analizza in dettaglio gli effetti della violazione del dovere di diligenza, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Il datore di lavoro -spiega la Fondazione - puo' dimostrare l'inadempimento del dipendente anche mediante un'analisi comparativa con i rendimenti di altri dipendenti. Può operare qundi una comparazione tra i risultati produttivi dello stesso dipendente con il rendimento medio dei suoi colleghi. Per potersi configurare l'inadempimento per scarso rendimento, e' necessario che emerga una enorme sproporzione tra i risultati del lavoratore e quelli degli altri. Insomma deve esserci uno scarto molto significativo, che dimostri in modo oggettivo e inequivocabile la mancanza di diligenza.

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Secondo la Suprema Corte, dunque, per scarso rendimento si deve intendere l'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - e a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione fra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferiti a una media di attivita' tra i vari dipendenti e indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Pertanto, conclude la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, la negligenza puo' essere provata anche attraverso presunzioni, e tale prova rientra fra le valutazioni di fatto che sono di competenza del giudice di merito, con giudizio incensurabile in sede di legittimita' se congruamente motivato.


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