di Licia Albertazzi - Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 9 Marzo 2012. Ex art. 164 cod. proc. civ., il quale rimanda all'art. 163, stabilisce che l'atto di citazione è nullo per mancanza di uno o più requisiti essenziali. Tra questi, "la determinazione della cosa oggetto della domanda" (c.d. petitum). Nel caso di specie l'attore, nel citare controparte a risarcire il danno per equivalente, ha omesso di . La richiesta di risarcimento per equivalente, contrapposta al risarcimento in forma specifica, è ammessa nel nostro ordinamento nel momento in cui la riparazione della cosa danneggiata risulti antieconomica ovvero troppo onerosa per il responsabile e lo stesso proceda quindi alla liquidazione di una somma di denaro, la quale deve tuttavia rispettare il limite del danno effettivamente riportato (cioè non provocando un indebito arricchimento del danneggiato).

Il giudice di merito statuisce che "è fondata l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità dell'atto di citazione per incertezza del quantum richiesto a titolo di risarcimento danni. Difatti l'attore si è limitato ad indicare una somma minima, in tal modo rendendo indeterminato il petitum. In realtà la domanda di risarcimento del danno per equivalente non può essere determinata poiché la somma chiesta è sempre determinabile, a nulla rilevando la eventuale incertezza soggettiva del proponente sui giusti criteri di determinazione". L'indicazione di somma irrisoria equivale alla non indicazione della stessa, risultando del tutto indeterminata e rendendo impossibile al giudice identificare con certezza l'oggetto della domanda. Il Tribunale dichiara così la nullità dell'atto di citazione e, ai sensi di legge, invita l'attore ad integrare la domanda entro un termine perentorio.


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