di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 24718 del 4 Novembre 2013. In materia di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e di natanti - come tali sottoposti all'assicurazione obbligatoria - l'art. 2058 cod. civ. espone una facoltà per l'assicuratore, il quale non può essere chiamato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che provochi in quest'ultimo in ingiustificato arricchimento. Da qui due tipologie di liquidazione del danno: il risarcimento in forma specifica e per equivalente. Il primo indica un rimborso integrale corrispondente all'entità effettiva del danno; il secondo, invece, è basato sul valore effettivo del bene, valore calcolato sulla base del prezzo di mercato che il veicolo possiede in un determinato momento storico. Si intuisce come il secondo metodo di liquidazione previsto per legge sia sostanzialmente più vantaggioso per le Compagnie poiché permette di tenere conto della svalutazione del bene causata dal tempo e dall'uso.

Applicando il principio sopra sinteticamente esposto appare chiaro come sia possibile per le Compagnie, nel caso in cui il costo delle riparazioni necessarie per riportare il mezzo sinistrato alla condizione antecedente il sinistro siano troppo onerose rispetto al valore effettivo dello stesso, procedere ad una liquidazione per equivalente, il cui importo è di fatto inferiore rispetto al risarcimento in forma specifica. Infatti "in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".

Altre informazioni:
Più volte in giurisprudenza è stato affrontato il problema della antieconomicità delle riparazioni. Che succede quindi se il danno a un'autovettura derivante da un incidente stradale risulta antieconomico rispetto al valore che il mezzo aveva al momento del fatto?

Già in passato la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di liquidare il danno per equivalente se le riparazioni fossero risultate eccessivamente onerose.

Questo non vuol dire che la liquidazione del danno debba essere limitata soltanto al valore del bene danneggiato perché altrimenti non si terrebbe conto del pregiudizio effettivo subito dal danneggiato. Proprio per questo i giudici di merito sono soliti aggiungere al valore ante-sinistro del mezzo anche delle somme integrative come il "fermo tecnico" (che costituisce un indennizzo

per i giorni lavorativi necessari per riparare il mezzo), i costi per la rottamazione dell'auto danneggiata e quelli per la reimmatricolazione di un nuovo veicolo.


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