La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent. n. 43135/03) ha confermato la “linea dura” nei confronti dei pedofili. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti rigettato la richiesta di attenuante formulata da un imputato per il reato di pedofilia in ragione dell'invocata diminuzione della capacità psichica. A tal proposito, nella sentenza si afferma che la pedofilia (intesa come modifica dell'oggetto sessuale in direzione dei minori), anche se presenta il più delle volte il carattere di abitualità, non esclude e non attenua la capacità di intendere e di volere. Di conseguenza, la responsabilità penale per gli abusi sessuali contro i minori è piena e i relativi risvolti penali non possono venire attenuati.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





