La formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato al pagamento del mantenimento o la nascita di uno o più figli possono portare a un revisione degli accordi

Non si può oggi escludere, alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione, i quali volgono unanimemente ormai in tal senso, che un giustificato motivo sopravvenuto rispetto agli accordi di separazione già omologati, che potrebbe portare ad una loro revisione, è rappresentato dalla formazione di un nuovo nucleo familiare, da parte del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento, o anche e più semplicemente dall'evento nascita di uno o più figli. Può tranquillamente definirsi ormai superato un orientamento della Suprema Corte in voga negli anni '90, secondo cui , ad es. " sic et simpliciter" l'abitazione familiare era attribuita in uso al coniuge affidatario dei figli minori , o maggiorenni ancora non ancora in grado di sostentarsi, senza che lo stesso vantasse sull'immobile diritti reali o personali di godimento e senza che tale uso potesse essere messo in discussione , per es , proprio dalla nascita di altri figli (una per tutte Cass. civ. sez. I, 4727/98).

Tutto ciò in base all'art. 155 comma 4 c.c., che in tema di separazione personale dei coniugi , consente espressamente al giudice il potere di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento reale o personale sull'immobile solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti, ma non anche quando, dal matrimonio, non sia stata generata prole. Sempre nello stesso solco in altra sentenza si legge che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non legittima una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia perciò inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 15065/00).

Codesta corrente giurisprudenziale, già oggetto di critiche da parte della dottrina più autorevole dell'epoca, non risulta più prevalente decisioni di legittimità e di merito, recentemente nelle pronunzie si ritiene parimenti indispensabile , una tutela ed una valorizzazione effettiva, dei rapporti tra i membri della nuova famiglia (Cass. 16789/09). Il medesimo orientamento giurisprudenziale, in tema ed in sede di revisione delle condizioni di divorzio

, ha tenuto conto dell'incidenza della effettiva esistenza del nuovo nucleo familiare, ritenendolo capace in astratto di incidere sull'importo dell'assegno dovuto all'ex coniuge, ed ha così enunciato il principio di diritto in base al quale " ove a sostegno della richiesta di revisione, nel senso della diminuzione o della soppressione dell' assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell' obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il Giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, di offrire un quadro esauriente in ordine alle proprie mutate condizioni economico/patrimoniali" (Cass. 18367/06).

Analogo principio è stato affermato dai Giudici di legittimità anche in tema di revisione contributo di mantenimento per i figli, considerando che, i sopravvenuti e giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio , possono riguardare anche sopraggiunti oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, da successiva unione, e questo sempre che tale circostanza abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento della capacita contributiva di chi richiede la revisione. Il nuovo dovere di mantenimento, andrà valutato in base all' intero assetto economico della nuova formazione familiare, con il doveroso esame anche della condizione economico /patrimoniale dell'altro genitore. La richiesta di riduzione potrà essere disposta, a condizione che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell'obbligato stesso, capacità valutata anche alla luce dell' apporto del nuovo partner.

Tale indirizzo interpretativo, consolidato, non può che trovare piena condivisione, poichè appare teso alla piena applicazione di alcuni dettami costituzionali, segnatamente: 1) il principio di eguaglianza, previsto ex art. . 3 Cost., che garantisce un pari trattamento economico ai figli naturali rispetto a quelli legittimi; 2) il principio di libera espressione della dignità umana, contenuto nell'art. 2 della medesima Carta costituzionale, tenuto conto che il diritto del coniuge di costituire una nuovo nucleo familiare è pienamente legittimo e costituisce altresì esplicazione autonoma di quei diritti inviolabili di libertà dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Avv. Gilda Summaria - Altri articoli di Gilda Summaria
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