La Corte di Cassazione (sentenza 7294/2013) ha parzialmente respinto il ricorso presentato dalla signora B. nell'ambito del giudizio di separazione dal coniuge, durante il quale il Giudice istruttore ha nominato una consulente tecnica d'ufficio per la quale è stato previsto un compenso pari a 750,00 euro.
Il primo motivo del ricorso riguarda l'esenzione del giudizio di separazione dei coniugi da qualsiasi spesa, comprese consulenze tecniche e attività ausiliarie predisposte dal Giudice. Questa motivazione non trova però fondamento nelle normative correnti, le quali prevedono l'esenzione totale da qualsiasi spesa solo qualora i coniugi vengano ammessi al "gratuito patrocinio".
Con il secondo e terzo motivo la ricorrente sottolinea l'inconsistenza del decreto di liquidazione del compenso per incapacità del Giudice e per omessa motivazione, ma tale capo d'accusa viene ritenuto privo di fondamento poiché la motivazione fornita dal Presidente del tribunale risulta adeguata e completa.
Con il quarto motivo la ricorrente critica la qualità e la correttezza della relazione presentata dalla consulente, indicandola come superficiale e inadeguata, ma dalle indagini effettuate tale perizia risulta conforme a quanto richiesto dal Giudice stesso e ai principi stessi della Corte.
Il quinto e sesto motivo fanno riferimento alla prestazione della consulente, ma sono infondati e per certi versi inammissibili, considerando anche quanto precedentemente valutato.
Il settimo motivo relativo alla violazione della tariffa forense è stato, invece, accolto poiché, in relazione al valore della causa, le spese liquidate superano i massimi tariffari. La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri.
Eleonora
Il primo motivo del ricorso riguarda l'esenzione del giudizio di separazione dei coniugi da qualsiasi spesa, comprese consulenze tecniche e attività ausiliarie predisposte dal Giudice. Questa motivazione non trova però fondamento nelle normative correnti, le quali prevedono l'esenzione totale da qualsiasi spesa solo qualora i coniugi vengano ammessi al "gratuito patrocinio".
Con il secondo e terzo motivo la ricorrente sottolinea l'inconsistenza del decreto di liquidazione del compenso per incapacità del Giudice e per omessa motivazione, ma tale capo d'accusa viene ritenuto privo di fondamento poiché la motivazione fornita dal Presidente del tribunale risulta adeguata e completa.
Con il quarto motivo la ricorrente critica la qualità e la correttezza della relazione presentata dalla consulente, indicandola come superficiale e inadeguata, ma dalle indagini effettuate tale perizia risulta conforme a quanto richiesto dal Giudice stesso e ai principi stessi della Corte.
Il quinto e sesto motivo fanno riferimento alla prestazione della consulente, ma sono infondati e per certi versi inammissibili, considerando anche quanto precedentemente valutato.
Il settimo motivo relativo alla violazione della tariffa forense è stato, invece, accolto poiché, in relazione al valore della causa, le spese liquidate superano i massimi tariffari. La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, rigettando gli altri.
Eleonora





