Il magistrato deve spiegare i criteri utilizzati, altrimenti disattende la formula per cui il compenso è correlato al tempo impiegato per svolgere l'attività

di Lucia Izzo - È giusto l'operato del giudice che decide di liquidare a tempo e non a percentuale il compenso spettante all'avvocato in veste di consulente tecnico se costui svolge un'attività non ricompresa tra quelle per cui il d.m. 30 maggio 2002 prevede un compenso fisso.

Tuttavia, sbaglia il giudice se poi finisce per determinare la somma spettante al Ctu secondo equità così disattendendo il criterio a vacazioni adottato e non consentendo un controllo sui criteri utilizzati.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 8527/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un avvocato che aveva promosso dinanzi al Tribunale una controversia per ottenere la condanna del cliente al pagamento delle proprie competenze professionali per l'attività di assistenza svolta a suo favore in due distinte pratiche di natura stragiudiziale.


Il giudice di merito, per verificare l'esecuzione delle prestazioni professionali, l'utilità per la parte committente e la congruità degli importi richiesti aveva nominato quale consulente tecnico un altro avvocato.

Il ricorrente, in sede di legittimità, lamenta che l'importo liquidato al consulente tecnico, in sede di opposizione, sarebbe stato però rideterminato senza indicare in base a quali criteri.


Si tratta di un motivo fondato secondo gli Ermellini: correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002, in tema di liquidazione a vacazione, poichè l'attività svolta dal consulente non rientrava in alcuna delle materie indicate dallo stesso decreto ministeriali per le quali si prevede un compenso fisso o a percentuale.


Il giudice del merito, però, ha liquidato in favore del consulente una somma pari a 1.000 euro, oltre accessori, in base a criteri meramente equitativi e ciò in quanto valutava mancanti "dati certi non rinvenibili in fascicolo e nemmeno acquisibili diversamente, né richiesti in via istruttoria" e riteneva la natura della perizia non caratterizzata da particolari problematiche e di modesto valore.


I giudici di Cassazione evidenziano che, così facendo, il Tribunale ha finito per disattendere il criterio a vacazioni adottato e non ha mostrato di aver considerato che, in relazione agli onorari commisurati al tempo, la vacazione è di due ore e che "la prima vacazione è determinata dal citato decreto ministeriale in euro 14,68, mentre le successive sono fissate, ciascuna, in euro 8,15".

Parola al giudice del rinvio.

Cass., VI sez. civ., ord. 8527/2016

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