Il termine di sei mesi per consegnare la perizia al giudice non è applicabile anche al consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 15273/2019 (sotto allegata) sancisce che il termine di sei mesi, previsti dall'art. 227 c.p.p entro il quale il perito nominato dal Giudice deve consegnare la perizia, non si applica invece al consulente tecnico del Pubblico Ministero. L'art. 359 c.p.p e l'art 73 disp. att. c.p.p infatti, nel rinviare, a livello disciplinare, a quanto disposto per il perito del giudice, fanno riferimento solo al compenso, non alla durata dell'incarico.

La vicenda processuale

Il Pm nell'ambito di un procedimento penale liquida in favore del consulente tecnico nominato la somma di 28.000 euro, che però propone opposizione per ottenere la liquidazione integrale delle spese documentate e di un compenso maggiore. Opposizione che però il Tribunale respinge. La Cassazione poi cassa il provvedimento per la necessità di integrare il contraddittorio con il Ministero della Giustizia.

Al termine del procedimento di rinvio il Tribunale rigetta nuovamente l'opposizione perché:

  • il consulente è da ritenersi soddisfatto nel suo diritto di credito;
  • è da condividere quanto stabilito dall'ordinanza, per la quale gli incarichi e le proroghe non possono superare il termine di sei mesi previsto dall'art. 227 comma 4 c.p.p;
  • per la giurisprudenza il compenso spettante a un ausiliario con contemplato esplicitamente tra le categorie tipiche deve seguire la tariffa giudiziale e non quella professionale, stante la pubblicità dell'incarico;
  • la liquidazione del Pm è stata effettuata nel rispetto degli artt. 49 e 56 DPR n. 115/2002 e del DM del 230 maggio 2003.

L'opponente a questo punto ricorre in Cassazione, il Ministero della Giustizia resiste. Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Al Ct del Pm non si applica il termine di sei mesi del perito

La Cassazione con sentenza n. 15273/2019 accoglie il ricorso nei limiti stabiliti dalla motivazione, cassa l'ordinanza sul motivo accolto e rinvia al Tribunale competente.

Esaminando il motivo principale del ricorso, incentrato sulla violazione delle norme che regolano i criteri di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, la Cassazione, in relazione a quanto sancito dall'art. 227 c.p.p comma 4 precisa come "Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l'inutilizzabilità", ma il ritardo in cui sia incorso l'ausiliario del giudice rileva sul piano del compenso.

La disposizione è però dettata per il perito nominato dal giudice e non per il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 359 c.p.p."

Dalla lettura dell'art. 359 c.p.p dedicato al consulente tecnico nominato dal pm, emerge infatti che nessun termine è previsto per la durata dell'incarico se non quello generale stabilito per lo svolgimento delle indagini preliminari di cui all'art. 407 c.p.p. L'art 359 c.p.p inoltre non fa rinvio all'art 227 c.p.p, così come non rileva per il consulente del Pm l'art 73 disp. att. c.p.p. che, nel rinviare alle disposizioni previste per il perito, non fa riferimento alcuno alla durata dell'incarico, ma solo al compenso.

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