La Corte di Giustizia UE (Sent. del 13 novembre, caso Morgenbesser) ha precisato che la pratica forense, anche se non costituisce una professione regolamentata, rappresenta un'attività professionale di natura dipendente o autonoma, retribuita dallo studio o direttamente dal cliente, soggetta rispettivamente all'articolo 39 (libera circolazione dei lavoratori dipendenti) o 43 (libera circolazione dei lavoratori autonomi) del Trattato Ce.
Secondo questo orientamento, pertanto, la pratica professionale, qualora sia remunerata, non costituisce più solo un periodo complementare di formazione per accedere alla professione di avvocato, ma un'attività professionale autonoma.
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