Nel caso di questa sentenza (n. 12376/2013, Sesta sezione penale della Cassazione) propenderei per dare completa ragione ai giudici di Cassazione, che nel rifiuto di un medico chirurgo di intervenire in un caso di emergenza hanno ravvisato una negligenza meritevole di condanna. Oltretutto nella fattispecie la negligenza del medico costata la vita ad un ragazzo minorenne.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 6/10/2009, aveva riconosciuto colpevole e condannato il medico U.D., accusato di essersi rifiutato di intervenire per un caso di urgenza. Nonostante il professionista, un dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di cardiochirurgia dell'ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, fosse incaricato del servizio di reperibilità esterna quale primo reperibile, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non aveva reputato necessario intervenire. IN questo modo aveva violato gli art. 328 c.p. e l'art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia (sentenza del 25/05/2012).
Il medico si è opposto alla decisione giudiziale ricorrendo in Cassazione dove ha cercato di giustificare la sua scelta di non intervenire puntando sul fatto che, al momento dei fatti, aveva comunque lasciato che fosse un collega, il chirurgo vascolare dott. L. (non specializzato in cardiochirurgia come l'imputato), ad eseguire l'operazione. Sta di fatto però che quell'intervento avrebbe richiesto la sua competenza specialistica.
Tra le motivazioni del ricorso, quello secondo il quale la "Corte territoriale avrebbe dovuto accordare nella specie all'imputato il margine discrezionale di natura tecnica in ordine alla necessità ed urgenza del suo intervento, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità che lo esclude solo se esso esuli dal criterio di ragionevolezza tecnica ricavabile dal contesto e dal protocolli medici. In realtà, conclude sul punto il ricorrente, la Corte territoriale nega al sanitario il riconoscimento della discrezionalità tecnica legando l'obbligo non alla effettività della situazione ma a fattori esterni."
Come riportano gli atti della sentenza: "secondo il ricorrente le norme di legge invocate, invece, nulla dicono al riguardo dell'obbligo del sanitario rimandando alla disciplina interna dell'Ente." Così che "la Corte territoriale ha ritenuto integrata la condotta materiale del delitto contestato ritenendo infondata la versione difensiva secondo la quale l'omesso intervento dell'imputato in ospedale fosse giustificato da una precisa scelta clinica, dovuta all'inutilità di procedere sul minore che non si sarebbe salvato."
La Suprema Corte ha ritenuto nulle le motivazioni addotte dalla difesa ed ha pertanto confermato la condanna, precisando che "è orientamento di legittimità consolidato quello secondo il quale il servizio di pronta disponibilità previsto dal d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia. Ne consegue che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall'altro, l'immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza."
Per fortuna la legge è in grado di supplire la mancanza di rispetto dei principi stessi su cui si fonda la professione medica.
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Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 12376 del 15 marzo 2013
Considerato in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 25.5.12 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza emessa in data 6.10.2009 dal Tribunale di Perugia, appellata dal P.M. e dall’imputato U. D., con la quale quest’ultimo – tra l’altro – era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 328 c.p. per essersi – quale incaricato di pubblico servizio, in quanto dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di cardiochirurgia dell’ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia ed incaricato del servizio di reperibilità esterna quale primo reperibile – rifiutato di intervenire, omettendo di recarsi presso l’ospedale predetto, malgrado reiteratamente sollecitato telefonicamente in proposito, al fine di prestare la propria opera nei confronti di G. L. ( il tutto anche in violazione del disposto dell’art. 17 del C.C.N.L dei dirigenti medici). Il fatto commesso in Perugia il 23 ottobre 2004.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato deducendo:
2.1. violazione dell’art. 328 c.p. e vizio di motivazione
con riferimento all’elemento oggettivo del reato. Secondo
il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto accordare
nella specie all’imputato il margine discrezionale di
natura tecnica in ordine alla necessità ed urgenza del suo
intervento, in conformità all’orientamento della
Corte di legittimità che lo esclude solo se esso esuli dal
criterio di ragionevolezza tecnica ricavabile dal contesto e dal
protocolli medici. In realtà, conclude sul punto il
ricorrente, la Corte territoriale nega al sanitario il
riconoscimento della discrezionalità tecnica legando
l’obbligo non alla effettività della situazione ma a
fattori esterni.
2.2. Violazione dell’art. 328 c.p. e 25 DPR 25.6.83 e
– vizio di motivazione con riferimento all’elemento
materiale del reato, laddove la Corte territoriale ha ritenuto
l’imputato comunque gravato da un obbligo di intervenire,
rinvenibile da disposizioni di legge e contrattuale.
Secondo il ricorrente le norme di legge invocate, invece, nulla
dicono al riguardo dell’obbligo del sanitario rimandando
alla disciplina interna dell’Ente. La stessa motivazione
darebbe atto della assenza di disposizioni da parte
dell’Azienda Ospedaliera atte a disciplinare quel tipo di
reperibilità e della vigenza, all’interno del
reparto, di una prassi operativa alla stregua della quale il
reperibile esperto è chiamato ad intervenire solo al
profilarsi di problematiche di particolare complessità
tecnica e dinanzi alla esigenza di comporre la equipe operatoria,
nella specie – come riferito dal prof. P. –
insussistenti.
2.3. Violazione dell’art. 328 c.p. e vizio della
motivazione con riferimento all’elemento soggettivo. La
Corte territoriale, secondo il ricorrente, ha affermato la
sussistenza dell’elemento psicologico senza spiegare le
ragioni che la giustificavano e senza motivare sulle specifiche
doglianze della difesa sul punto. Inoltre, si censura la
contraddizione tra l’affermazione della scelta
dell’imputato di non intervenire per ragioni tecniche,
giustificata peraltro dalla prassi del reparto, e quella della
sua sciente violazione dell’obbligo di intervenire.
2.4. Violazione dell’art. 175 c.p. e vizio di motivazione
con riferimento alla omessa concessione del beneficio della non
menzione giustificata attraverso una mera clausola di stile ed in
contrasto con il minimo edittale irrogato e le generiche e la
pena sospesa concesse.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La Corte territoriale – incontroversa la ricostruzione
del fatto – ha ritenuto integrata la condotta materiale del
delitto contestato ritenendo infondata la versione difensiva
secondo la quale l’omesso intervento dell’imputato in
ospedale fosse giustificato da una precisa scelta clinica, dovuta
all’inutilità di procedere sul minore che non si
sarebbe salvato.
Secondo la sentenza, il dato probatorio raccolto non prova che la
diagnosi circa la causa produttiva di quelle condizioni del
minore fosse certa ab initio , come pure non si era certi che si
trattava di questione di competenza della cardiochirurgia. Di
conseguenza – secondo la Corte territoriale –
è da escludere che le cattive condizioni di G. L. al suo
arrivo al Pronto soccorso erano tali da non aprire spazi utili
per qualsivoglia approccio terapeutico, tanto vero che
l’intervento di stereotomia mediana venne effettuato dal
chirurgo vascolare e non da quello funzionalmente competente, e
cioè il cardiochirurgo dott. U. D.
La Corte ha anche valorizzato la consulenza di parte resa in atti
– secondo la quale nessun provvedimento terapeutico su G.
L. aveva la benché minima possibilità di successo e
che di conseguenza la decisione del U. D. era indiscutibile
– pur tuttavia ha escluso che dette conclusioni, data la
fenomenologia degli eventi, potessero giustificare l’omesso
intervento in sala operatoria, deciso in termini di
indilazionabilità dagli altri medici presenti.
5. Il primo motivo è inammissibile in quanto – da
un lato – eccentrico rispetto alla ratio decidendi della
sentenza gravata; dall’altro – richiama un
orientamento difforme da quello costantemente seguito nella
specifica materia di obblighi del sanitario ospedaliero in turno
di reperibilità.
6. E’ orientamento di legittimità consolidato quello
secondo il quale il servizio di pronta disponibilità
previsto dal d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzato ad
assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle
strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non
sostitutivo del turno cosiddetto di guardia. Ne consegue che esso
presuppone, da un lato, la concreta e permanente
reperibilità del sanitario e, dall’altro,
l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i
tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede
ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza. Su
questi presupposti, concretandosi l’atto dovuto
nell’obbligo dì assicurare l’intervento nel
luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi alla
chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non
sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza.
(Sez. 6, Sentenza n. 5465 dei 18;/03/1986 Rv. 173105 Imputato:
BADESSA) e che il chirurgo in servizio di reperibilità,
chiamato dal medico già presente in ospedale che ne
sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di
intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare
il malato, non essendogli consentito di sindacare a distanza la
necessità e l’urgenza della chiamata. Ne consegue
che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328
cod. pen., comma primo, si consuma con la violazione del suddetto
obbligo e la responsabilità non è tecnicamente
connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata
necessità ed urgenza dell’intervento chirurgico
(Sez. 6, Sentenza n. 48379 del 25/11/2008 Rv. 242400 Imputato:
Brettoni).
7. Come ha chiarito l’ultimo arresto citato,
l’istituto della reperibilità o di “pronta
disponibilità” costituisce una modalità
organizzativa dei servizi apprestati dalle aziende sanitarie ed
è disciplinato dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 25,
recante trattamento del personale delle unità sanitarie
locali (G.U. 20 luglio 1983, n. 197), successivamente sempre
richiamato o ripreso dai contratti collettivi nazionali
dell’area della dirigenza medico-veterinaria del servizio
sanitario nazionale (v. in particolare artt. 19 e 20 C.C.N.L.
5.12.1996, art. 16, comma 6, C.C.N.L. 1998-2001 e interpretazione
autentica dell’art. 16 C.C.N.L. 8.6.2000 concordata il
7.5.2003). Tale servizio “è caratterizzato
dall’immediata reperibilità del dipendente e
dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel
più breve tempo possibile dalla chiamata”.
8. Va ribadito quanto questa Corte ha già avuto modo di
precisare, ovvero che il chirurgo in servizio di
reperibilità, chiamato dal collega già presente in
ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una
ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito
in reparto e visitare il malato. L’urgenza ed il relativo
obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il
soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza
possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato.
Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi
dell’art. 328 c.p., comma 1, si consuma con la violazione
del suddetto obbligo e la responsabilità non è
tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della
prospettata necessità ed urgenza dell’intervento
chirurgico (Cass. sez. 6, n. 6328/1996, ced 205089).
9. In ogni caso, come si è detto all’inizio, la
Corte territoriale non ha affatto negato la sussistenza di uno
spazio discrezionale in capo al U. D. rispetto alla richiesta
più volte fattagli di recarsi in ospedale. Ha piuttosto
negato – con valutazione in fatto del tutto logica e priva
di vizi giuridici – che il rifiuto del suo intervento
potesse essere giustificato nel momento in cui fu opposto. In
particolare, correttamente – dal punto di vista assunto
– la Corte territoriale ha ritenuto inincidenti le
conclusioni della consulenza di parte rispetto ai momento del
rifiuto.
10. Prova tecnica che – volta a provare
l’inutilità di qualsiasi approccio terapeutico
– oltretutto, si palesa per di più inconferente.
L’art. 328 c.p., infatti, delinea una fattispecie penale
volta ad assicurare il regolare funzionamento della pubblica
amministrazione, imponendo ai pubblici funzionari di assolvere,
con scrupolo e tempestività, ai doveri inerenti alla loro
attività funzionale al fine di prevenire situazioni di
pericolo in materia di giustizia o sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o di igiene e sanità. È del tutto
irrilevante che dall’indebita condotta di rifiuto derivi un
effettivo pregiudizio per i beni finali presi in considerazione
dalla norma, per cui non assume alcun rilievo che
l’opinione del U. D., sulla necessità
dell’immediato intervento, fosse diversa sia da quella
espressa dai suo collega dott. P. e dagli altri colleghi e
– segnatamente – dal chirurgo vascolare dott. L. che,
sostituendosi al U. D., sottopose il G. L. all’operazione
chirurgica.
11. Le considerazioni che precedono fanno concludere anche per la
manifesta infondatezza del secondo motivo in ordine alla fonte
dell’obbligo di intervento.
12. Quanto alla doglianza in ordine al profilo psicologico, i
giudici di merito hanno ampiamente ricostruito, nei minimi
particolari, le vicende accadute la sera di sabato del 23.10.2004
presso l’ospedale e le comunicazioni telefoniche
intercorse, evidenziando la sussistenza della piena
consapevolezza e volontà dell’imputato di rifiutare
di recarsi in ospedale per partecipare all’intervento sul
G. L. , cosicché il motivo sull’elemento soggettivo
del reato (dolo generico) si risolve in un’inammissibile
censura di fatto sulla valutazione che in proposito hanno
compiuto i giudici di merito, con adeguata motivazione,
giuridicamente corretta e perfettamente logica.
13. Inammissibile è il terzo motivo in quanto volto a
censurare in fatto il diniego opposto dalla Corte, giustificato
– senza errori logici e giuridici – sulla base della
rilevanza del comportamento tenuto e dell’illecito
realizzato.
14. L’inammissibilità del ricorso – secondo
costante orientamento della Corte – impedisce di
considerare la prescrizione intervenuta successivamente alla
decisione impugnata.
15. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13.2.2013.




