Il servizio di pronta disponibilità non è infatti sostitutivo ma integrativo del cd. turno di guardia
di Valeria Zeppilli - Anche se ciò sembrerebbe scontato, è stato necessario l'intervento della Corte di Cassazione per ricordare che il medico in turno di pronta disponibilità non può rifiutarsi di visitare il paziente ritenendo che non ce ne sia urgenza. 

In particolare, con la sentenza numero 45928/2015, depositata il 19 novembre (qui sotto allegata), i giudici hanno chiarito che il servizio di pronta disponibilità è stato istituito allo scopo di assicurare un'assistenza sanitaria più efficace.

In tal senso, esso non può ritenersi sostitutivo rispetto al cd. turno di guardia, ma integrativo dello stesso, a maggiore tutela dei pazienti.

Di conseguenza, il medico in reperibilità deve innanzitutto essere sempre concretamente e permanentemente reperibile.

In secondo luogo, se la sua presenza è sollecitata, egli deve intervenire in reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati.

Insomma, il sanitario reperibile non può sottrarsi alla chiamata ritenendo che non sussistano i presupposti dell'emergenza.

Così, con la sentenza in commento i giudici hanno confermato la condanna di un medico in turno di reperibilità che, chiamato a visitare una bambina che si era fratturata gomito e polso, aveva discrezionalmente rifiutato di recarsi in ospedale, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche alle infermiere.

Ciò nonostante proprio tali istruzioni dimostravano peraltro che egli era consapevole dell'entità delle lesioni riportate dalla piccola paziente.

Corte di cassazione testo sentenza numero 45928/2015
Valeria Zeppilli

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